Il professore Maurizio Maresca, giurista già direttore, tra le altre cose, dell’Autorità portuale di Trieste, interviene su FB con un lungo post a margine del caos che ha completamente paralizzato la rete autostradale ligure, con interventi di manutenzione che costellano le tratte, lunghe code e viaggi da incubo per gli utenti. Il tutto proprio a cavallo dell’inizio della stagione estiva in una regione a forte vocazione turistica e che prova a risollevarsi dopo il lockdown.
Solo il 20% delle tratte autostradali è “a norma”
“Utile un po’ di chiarezza sulle autostrade (liguri, ma anche piemontesi, e sudtirolesi). La grave situazione della viabilità (specialmente ligure) non è direttamente collegata alla vicenda del ponte Morandi ma al ritardo nella attuazione della direttiva 2004/54 (dell’aprile 2004) sulle gallerie – una norma di quindi 15 anni fa! – che impone di adottare misure di prevenzione e di sicurezza identiche in tutta Europa – scrive su Facebook il professor Maurizio Maresca – Questa direttiva avrebbe dovuto essere attuata da tutti i paesi membri entro il 30 aprile 2014: e solo per alcuni di essi, fra i quali l’Italia, in considerazione della densità di gallerie (di cui gran parte in Liguria), entro il 30 aprile 2019. L’adeguamento, che avrebbe comportato importanti investimenti straordinari, non vi è stato: ed oggi la direttiva è quindi produttiva di effetti ed applicabile dal giudice (essendo scaduto il termine di attuazione). Si reputa che solo il 20% delle tratte italiane sia regolare. Se prima del Morandi vi era un atteggiamento di massima tolleranza oggi, dopo la vicenda Morandi , tanto più essendo scaduto il termine di attuazione, le Procure, le forze di polizia e gli altri enti competenti sono molto attenti al rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dei diritti degli utenti”.
“Non ci sono dubbi: la competenza è del Ministero e dei suoi concessionari”
“Quanto alle competenze – continua il professor Maresca -, non vi è dubbio che le parti nei contratti di concessione sono il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed i gruppi concessionari. Spettava – e spetta – quindi al concedente ed ai concessionari, secondo le concessioni stesse, provvedere. E’ anche vero però che, a prescindere dalla gestione del contratto di concessione, Stato e Regioni (a statuto ordinario o speciale) e Province autonome condividono la competenza legislativa (Art. 117 C) per risolvere i problemi di viabilità, in presenza del grave ritardo: e per assicurare il servizio di interesse economico generale – Sieg – ( Art. 106, tfue) secondo “standard di qualità, sicurezza, continuità ed a condizioni economiche ragionevoli”. Sul rapporto fra la disciplina europea del Sieg e la norma interna sopravvenuta si pronunceranno a breve la Corte Costituzionale e, con molta probabilità, trattandosi – conclude – di interpretare il diritto europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione”
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