Porto di Ospedaletti: Tar boccia ricorso "Globinvest" contro diniego concessione demaniale
Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato dalla società “Globinvest Real Estate srl”, contro il Comune di Ospedaletti

Ha accolto soltanto limitatamente all'ingiunzione di pagamento di 10mila euro
Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato dalla società “Globinvest Real Estate srl”, contro il Comune di Ospedaletti, nei confronti del quale chiedeva l’annullamento del provvedimento del 21 ottobre 2019 (prot. 8776) relativo al rigetto dell’istanza di concessione demaniale marittima e della deliberazione del Consiglio comunale numero 43, dell’11 ottobre 2019, dichiarando i motivi inammissibili. Lo ha invece, parzialmente, accolto limitatamente all’ingiunzione del pagamento della somma di 10.000 euro a titolo di diritti di segreteria, comperando le spese legali.
La società Globinvest Real Estate aveva chiesto al Comune di Ospedaletti
con istanza protocollata il 27 agosto 2019, il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione e la gestione del porto turistico di Baiaverde. L’istanza riguardava aree a terra per 98.630 metri quadrati e uno specchio acqueo di 48.130 metri quadri, per complessivi 46.760 metri quadrati. Il Comune, tuttavia, comunicava i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i quali, in buona sostanza, si riducevano al fatto che, dopo la sentenza del Consiglio di Stato (sez. IV, 22.1.2013, n. 361) che aveva annullato la concessione demaniale marittima rilasciata alla precedente concessionaria Fin.Im, nel 2007, sarebbe risultato incerto l’assetto proprietario delle opere da questa nel frattempo realizzate sul demanio, avendo l’apposita commissione di incameramento espresso parere sfavorevole al riguardo, oggetto di un contenzioso amministrativo in allora pendente in grado di appello. Ma non è tutto.
Con deliberazione del Consiglio comunale 43 dell’11 ottobre del 2019
il Comune di Ospedaletti approvava il documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022, in cui veniva incluso il “completamento” del porto turistico con l’utilizzazione delle opere realizzate dal precedente concessionario Fin.Im, da realizzare mediante una procedura di finanza di progetto sulla base di un progetto preliminare elaborato dal Comune (e, dunque, ad iniziativa pubblica). Con deliberazione G.C. 21 ottobre 2019 n. 190, il Comune approvava uno schema di accordo transattivo con il fallimento di Fin.Im in liquidazione per porre fine alla causa da questi intentata per il risarcimento dei danni conseguenti all’annullamento della concessione demaniale.
L’ipotesi di accordo prevedeva
la rinuncia alla domanda risarcitoria da parte di Fin.Im; la messa a disposizione del Comune delle opere e dei manufatti costruiti dall’ex concessionaria; il pagamento di 25 milioni di euro da parte del futuro concessionario di costruzione e gestione del porto, da scegliere in esito a procedura di project financing di iniziativa pubblica. Con il provvedimento 21 ottobre 2019 prot. n. 8776, il Comune rigettava definitivamente l'istanza del 27 agosto 2019, per l l’incertezza del regime di appartenenza dei beni realizzati da Fin.Im in bonis, ciò che avrebbe precluso l’attivazione di un procedimento ai sensi del D.P.R. n. 509/1997; provvedimento che contiene la richiesta di versamento della somma di 10.000 euro a favore del Comune per l'attività istruttoria espletata in merito all'istanza.
I motivi del ricorso
Due i profili del ricorso: con riguardo alla deliberazione 43/2019 nella parte in cui viene deciso che la scelta del nuovo concessionario dovrà avvenire con la procedura di project financing di iniziativa pubblica: violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e seguenti D.P.R. 509/1997 e dell'art. 183 D. Lgs. 50/2016. Incompetenza. Violazione dell'art. 42 D. Lgs. 267/2000. Eccesso di potere per immotivata contraddittorietà ed intrinseca illogicità. Sviamento.
Con riguardo al provvedimento di rigetto 21 ottobre 2019 prot. 8776. Violazione dell'art. 3 D.P.R. 509/1997: violazione dell'art. 10-bis L. 241/1190. Eccesso di potere per immotivata contraddittorietà. Sviamento. Difetto di istruttoria e travisamento. Illogicità ed insufficienza della motivazione. Violazione della deliberazione della G.C. 28 febbraio 2019 n. 36 (determinazione delle tariffe). In subordine. Incompetenza.
Leggi QUI la sentenza del TAR