IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Fase 2: Ventimiglia, ecco la nuova ordinanza del sindaco Scullino

Il sindaco Scullino emette nuova ordinanza ritenendo utile e necessario, ancora di più nella “Fase 2”, garantire un elevato livello di protezione

Fase 2: Ventimiglia, ecco la nuova ordinanza del sindaco Scullino
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Nuova ordinanza

Il sindaco Scullino emette nuova ordinanza ritenendo utile e necessario, ancora di più nella “Fase 2” in cui gli spostamenti sono maggiori, come abbiamo visto in quest’ultima settimana, garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi dell’epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia. Sostiene Scullino, occorre ripartire ma sempre con massima cautela e consapevoli che comportamenti di massa non appropriati possano riattivare i focolai del virus.

"La mia ordinanza richiama integralmente il provvedimento nazionale del Presidente Conte, il DPCM 26 aprile 2020, e l’Ordinanza n.25, emessa ieri dal presidente Toti. Come noto, questi due provvedimenti aprono ufficialmente la Fase 2, consentono maggiori spostamenti di persone, pertanto è maggiormente necessario contemplare la ripresa delle attività e spostamenti nel territorio del Comune di Ventimiglia con l’esigenza di garantire la salute umana, evitando in diffondersi del contagio COVID-19".

Tutti ormai sanno che i Sindaci possono adottare con propria ordinanza solo misure di contenimento più restrittive, e non in contrasto, rispetto la citata Ordinanza regionale, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanza interpersonali, disciplinando l’apertura o chiusura di luoghi, aree o zone pubbliche, conseguentemente limitandone o contingentandone l’accesso ovvero vietandolo.

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Per assicura maggiore sicurezza ho quindi ordinato, dalle ore 14:00 del 4 maggio 2020 e sino alle ore 24:00 di domenica 17 maggio 2020, quanto segue:

  • tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all'interno delle attività economiche o di servizi consentiti dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, con la stretta osservanza delle misure di cui all’allegato 5 del D.P.C.M. del 27/04/2020, dovrà essere sempre dotato di dispositivo di protezione delle vie respiratorie, quindi di mascherina o qualora non sia stato possibile reperirla, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro (qui anche denominate “mascherine di comunità”, previste all’art. 3, comma 3, del DPCM 27 aprile 2020) purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale di seguito indicate;
  • oltre a quanto previsto al precedente punto 1 (uso dispositivo protezione vie respiratorie), il personale avente contatto con il pubblico operante nel settore del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande dovrà utilizzare anche guanti “usa e getta” durante le fasi di vendita, manipolazione, trasformazione e in ogni altra fase lavorativa, garantendo che con gli stessi guanti non si tocchino soldi o altri oggetti;
  • l’accesso, da parte di chiunque (operatori, clienti, fornitori, fruitori di sevizi, congiunti, amici, ecc.), negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone (accesso al pubblico), è consentito solo indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine o mascherine di comunità) in modo corretto;
  • il medesimo obbligo di indossare mascherina è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso, anche durante l’attesa, ai locali di cui al punto precedente e:

- presso le fermate degli autobus;

- all’interno dei cimiteri comunali;

- durante gli spostamenti per qualsiasi motivo lungo i marciapiedi cittadini del centro città e sul lungomare, in quanto maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone;

  • l’uso della mascherina è da considerarsi quindi obbligatorio anche durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive, in quest’ultimo caso ad esclusione della corsa o se l’attività sportiva è svolta individualmente e in luoghi aperti non in presenza di altre persone o se è garantita la distanza interpersonale di almeno due metri;
  • permane il divieto di accedere e fruire nei seguenti luoghi che pertanto rimarranno chiusi, per garantire il mantenimento della distanza interpersonali e gli assembramenti:
  • tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate;
  • nelle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione o in impianti pubblici;
  • il Resentello, al solo fine di evitare che venga considerata un’area ricreativa e di gioco in sostituzione dei sopra citati giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate;
  • su panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la mascherina o altro dispositivo, evitando comunque
  • l’attività motoria è consentita, come precisato dall’Ordinanza della Regione Liguria n. 25/2020, solo dalle ore 06:00 alle 22:00; l’attività sportiva, anch’essa concessa dalle ore 6.00 alle ore 22.00, non è ammessa sulla passeggiata al mare nei giorni festivi e prefestivi e tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
  • è ammesso l’accesso alla spiaggia, anche senza mascherina, purché la distanza tra i fruitori non sia inferiore a metri due, salvo che gli stessi non siano residenti e/o dimoranti nella stessa abitazione;
  • i cimiteri comunali rimarranno aperti dalle ore 09:00 sino alle ore 17:00, purché i frequentatori vi accedano individualmente o accompagnati da un solo congiunto, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri frequentatori e siano evitati assembramenti; è garantita comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione;
  • tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati a svolgere la propria attività hanno l’obbligo di fornire i propri clienti guanti usa e getta e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani nonché di osservare strettamente le misure di cui all’allegato 5 del D.P.C.M. del 27 aprile 2020;
  • per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2020 e l’Ordinanza del Presidnet della giunta Regione Liguria del 3 maggio 2020;
  • eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

RICORDA

  • che lo svolgimento delle attività di commercio al dettaglio è consentito solo per le attività indicate nell’allegato 1 al DPCM 27 aprile 2020, che per comodità di consultazione qui si allega, modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e finanze;
  • che le attività di servizi per la persona consentiti sono solo quelli indicati nell’allegato 2 al DPCM 27 aprile 2020 che per comodità di consultazione qui si allega, modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e finanze;
  • che le altre attività produttive consentito, oltre a quanto sopra, sono solo quelle indicate nell’allegato 3 al DPCM 27 aprile 2020 che per comodità di consultazione qui si allega, modificabile con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell’economia e finanze, salvo che per quelle attività che pur se sospese possono proseguire la loro attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile o secondo quanto disciplinato dall’art. 2, comma 2 e seguenti del citato DPCM 27 aprile 2020;
  • che si richiamano per la disciplina delle attività consentite in aggiunta di tutto quanto sopra, il DPCM 27 aprile 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020;

INFORMA

che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

  1. prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;
  2. coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;
  3. evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
  4. sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso;
  5. per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
  6. qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

RICORDA CHE:

  • occorre uscire di casa solo per gli spostamenti previsti e principalmente per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità;
  • lavarsi spesso le mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere, nei contatti sociali, sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

AVVERTE

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal D.L.19/2020.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi spetti di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all’Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

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