depositate le motivazioni della sentenza

Insegnante morta sulla SS 28: ecco perché l'allevatore è stato assolto dall'omicidio colposo

Insegnante morta sulla SS 28: ecco perché l'allevatore è stato assolto dall'omicidio colposo
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Depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione

“Dai dati raccolti si evince che l'unico elemento certo è il decesso da trauma cranico, ma non è possibile ricostruire con certezza come questo sia stato causato. Non sono stati rinvenuti sul corpo della donna segni compatibili con la collusione con un toro, e non sono state nemmeno trovate vetture presumibilmente coinvolte in un incidente stradale. D'altra parte, il luogo dove è stato rinvenuto il cadavere non è coperto da telecamere, così come il tratto di strada circostante”.

Così il giudice monocratico Laura Russo, di Imperia

spiega nelle motivazioni, perché ha assolto l’allevatore di Chiusanico, Alessandro G. (difeso dagli avvocati Carlo Fossati e Serena Pilati), accusato di omicidio colposo per la morte dell’insegnante di 44 anni, Silvia Crosetto, originaria di Moncalieri (Torino), deceduta, il 14 luglio del 2018 a Cesio, all’altezza del Passo del Ginestro. In un primo tempo, infatti, la colpa era stata data a un toro lasciato incustodito dall’allevatore. Poi, invece, si è capito che le lesioni riscontrate dal perito medico legale non sono riconducibili all’attacco di un toro e non si può neppure dire, che al donna abbia perso l’equilibrio, precipitando da una collinetta, dopo essersi impaurita alla vista del toro. Il pm Enrico Cinema Della Porta chiese una condanna a 8 mesi di reclusione.

"Il Pubblico Ministero, sulla base delle testimonianze che riportano la presenza di un toro in libertà nella zona vicina al luogo dell’incidente - si legge nelle motivazioni - ha ipotizzato che la donna, vedendo l'animale in mezzo alla strada, fosse scesa dall'auto e si fosse adoperata per allontanarlo dalla strada accompagnandolo sulle alture circostanti. A quel punto l'animale si sarebbe rivolto contro di lei, la quale spaventata avrebbe perso l'equilibrio. Tale ricostruzione dei fatti non può che essere tradursi in una congettura, che non trova riscontro né sul piano probatorio né sul piano fattuale. Ai sensi dell'art. 192 c.p.p., il giudice deve valutare la prova ‘dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati’; inoltre, ‘l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti”.

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