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Apertura dei negozi a Ventimiglia, ecco l’ordinanza del sindaco Scullino che disciplina gli orari

Il Comune di Ventimiglia, con una ordinanza a firma del sindaco Gaetano Scullino, ha disciplinato l’orario di apertura dei negozi

Apertura dei negozi a Ventimiglia, ecco l’ordinanza del sindaco Scullino che disciplina gli orari
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Ecco gli orari di apertura dei negozi

Il Comune di Ventimiglia, con una ordinanza a firma del sindaco Gaetano Scullino, ha disciplinato l’orario di apertura dei negozi, anche se poi spetta al singolo commerciante decidere quando aprire, rispettando però i limiti fissati. Di seguito i dettagli per ogni singola categoria.

Negozi di vendita al dettaglio

I negozi di vendita al dettaglio, compresi quelli in cui la vendita è effettuata esclusivamente tramite distributori automatici, possono restare aperti tutti i giorni dell’anno 24 ore/24 ore.

Commercio su aree pubbliche

Mercato del Venerdì:

durante il periodo di ora solare: dalle 8.00 alle 16.00

durante il periodo di ora legale: dalle 8.00 alle 17.00

Mercato Coperto:

– Box alimentari e box ortofrutticoli

dal lunedì al giovedì: dalle 7,00 alle 13,30

dal venerdì al sabato: dalle 7,00 alle 19,00

– Box non alimentari

dal lunedì al sabato: dalle 8,00 alle 19,00

pertinenze pomeridiane: dalle 15,00 alle 19,00

– Pescheria

dal lunedì al venerdì: dalle 7,00 alle 13,30

il sabato: dalle 7.00 alle 19.00

– Coltivatori diretti fiori e piante

dal lunedì al giovedì: dalle 7,00 alle 13,30

dal venerdì al sabato: dalle 7,00 alle 19,00

– Coltivatori diretti misti

dal lunedì al sabato: dalle 8,00 alle 13,30

PER TUTTI I CONCESSIONARI (presenza – facoltativa): dal 18/12 al 06/01, nella settimana antecedente le festività di S.Valentino, Pasqua, “festa della donna”, “festa della mamma”, commemorazione dei defunti: dal 15/07 al 15/08 dal lunedì al sabato dalle ore 13,30 alle ore 19,00.

ORARIO DOMENICALE (presenza – facoltativa)

È consentita l’attività alla domenica come di seguito esplicato: Apertura tra le 7,00 e le  8,00 – Chiusura alle 19,00

nei giorni di: Domenica delle Palme; Pasqua; Festa della Mamma; “Desbaratu”

nelle seguenti giornate, se domenicali : 14 febbraio – 8 marzo – 8 maggio (fr.) – 25 aprile – 1° maggio – 13 maggio

(fr.) – 2 giugno – 26 agosto – 11 novembre (fr.)

nei seguenti periodi : dal 8/12 al 06/01 (festività natalizie) -/- dal 21/10 al 02/11 (commemorazione defunti)

Posteggi fuori mercato

ZONA CIMITERO e ZONA CORSO FRANCIA: tutti i giorni dell’anno dalle ore 08.00 alle ore 19.00

ZONA VIA VARALDO (SOMM.NE STAGIONALE): dalle ore 08.00 alle ore 24.00

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche

gli esercizi di somministrazione – sia aperti al pubblico, che annessi ad attività di intrattenimento e svago, che attivi presso le associazioni o circoli privati – di alimenti e bevande possono restare aperti per tutti i giorni dell’anno, con un minimo di 5 ore giornaliere di apertura al pubblico, entro i seguenti limiti orari:

Periodo invernale:

– sino alle ore 00.00 da lunedì a giovedì

– sino alle ore 01.00 venerdì, sabato, domenica e festivi

Periodo estivo:

– sino alle ore 00.30 da lunedì a giovedì

– sino alle ore 01.30 venerdì, sabato, domenica e festivi

Attività Accessorie (piccoli intrattenimenti: musica strumentale e dal vivo, attrezzature di svago, apparecchi musicali, televisivi, meccanici e da gioco)

– dalle ore 10,00 sino alle ore 23,00, da lunedì a giovedì

– dalle ore 10,00 sino alle ore 24,00, venerdì, sabato, domenica e festivi

Trattenimenti musicali e danzanti in pubblici esercizi – di cui all’art. 68 T.U.L.P.S. – (svolti in ambito dell’area aperta al pubblico, interna o esterna, delle attività commerciali)

1) sino alle ore 24,00 per i pubblici esercizi ubicati nelle vie cittadine fronte mare – tutti i giorni;

2) sino alle ore 23,00 per tutti gli altri – tutti i giorni;

3) in caso di manifestazioni di particolare valenza artistica e quindi di richiamo turistico, in particolari ricorrenze del calendario (ad. es.: Capodanno – Carnevale – Halloween – Ferragosto – ecc.) ed in occasione di rilevanti eventi organizzati dal Comune (ad, es.: Battaglia di Fiori – Festa Patronale di San Secondo – Notti Bianche – ecc.), il Sindaco può eccezionalmente autorizzare, su specifica istanza dell’organizzatore o del singolo operatore opportunamente motivata, diversi limiti degli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, a termini dell’art. 173 del Regolamento T.U.L.P.S.;

Manifestazioni, al chiuso o all’aperto, consistenti in spettacoli (intrattenimenti musicali, danzanti, concerti musicali, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive, circhi, giostre) e sagre gastronomiche (attività temporanea di somministrazione)

Per tutti i giorni della settimana, gli organizzatori dovranno osservare il seguente orario per la effettuazione dei trattenimenti sopra elencati:

– nei mesi da settembre a giugno compresi: dalle 15,00 alle 24,00

– nei mesi di luglio ed agosto compresi: dalle 15,00 alle 01,00

In caso di manifestazioni di particolare valenza artistica e quindi di grande richiamo turistico, il Comune può eccezionalmente autorizzare, su specifica istanza dell’organizzatore, opportunamente motivata, diversi limiti degli orari di attività, a termini dell’art. 173 del Reg.to T.U.L.P.S.;

Gli intrattenimenti e gli spettacoli di cui ai precedenti articoli organizzati da privati, allorquando in contemporanea con l’effettuazione di manifestazioni organizzate dal Comune, SONO VIETATI nel raggio di metri 200 dall’area di spettacolo;

Attività artigianali

Trattamenti della persona (“acconciatori ed estetisti”)

Gli esercizi che curano il trattamento della persona – “acconciature” ed “estetisti” – possono esercitare nei giorni di apertura nei limiti dei seguenti orari:

nei mesi da settembre a giugno compresi: dalle 8.00 alle 20.00

nei mesi da luglio ed agosto compresi: dalle 8.00 alle 24.00

Attività rumorose artigianali e industriali (meccanico-carrozziere-elettrauto-gommista-fabbro-falegname- serramentista-vetraio – autolavaggi – depositi di materiali edilizi – ogni altra attività delle medesime tipologie artigianali e industriali)

Sono vietate tutte le “attività rumorose” per loro natura intrinseca, quando ubicate nell’ambito di edifici adibiti anche ad abitazione, indipendentemente dalla quantificazione dell’emissione sonora, negli orari compresi tra le 13.00 e le 14.30 e tra le  20.00 e le 7.00;

E’ obbligatoria la chiusura delle suddette attività nelle seguenti giornate festive: il 1° Gennaio – la Domenica di Pasqua – il lunedì di Pasquetta – il 1° Maggio – il 25 e 26 Dicembre.

Distributori di carburante

gli impianti stradali di distribuzione di carburante sono tenuti al rispetto della disciplina fissata dalla competente Regione Liguria;

Le attività accessorie ivi svolte sono effettuate nei medesimi orari dell’attività principale.

Attività varie

Sale giochi e similari :

– giorni feriali: dalle ore 10.00 alle ore 23.00

– giorni prefestivi e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 01.00

– durante il periodo scolastico, nei giorni feriali è VIETATO l’accesso ai minori sino alle ore 16.00

Apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui art.110 TULPS installati ex art. 86 e 88 TULPS, ovunque installati:

– applicazione dei dettami dell’Ordinanza Sindacale n.220 del 12/11/2018 vigente;

Locali di intrattenimento e svago (discoteche -night club-dancing-scuola di ballo scuola di musica-sala concerti- sala musica-sala di proiezione televisiva)

– per tutti i giorni della settimana: dalle 20.00 alle 2.00

– nei giorni di venerdì, prefestivi e festivi: dalle 20.00 alle 3.00

Sale cinematografiche e teatrali

– per l’intero anno solare e per tutti i giorni della settimana: dalle 9.00 alle 2.00

Noleggio di cicli, ciclo carrozzelle, monopattini e similari

– per l’intero anno solare e per tutti i giorni della settimana: 24 ore/24 ore

Centri di telefonia in sede fissa

– per l’intero anno solare e per tutti i giorni della settimana: dalle 8.00 alle 24.00

Vendita della stampa quotidiana e periodica

-i punti vendita esclusivi possono rimanere aperti per tutti i periodi dell’anno: 24 ore/24 ore

-i punti di vendita non esclusivi devono rispettare i limiti previsti dall’attività prevalente