MISURE ANTI COVID

Coronavirus: nuova ordinanza del sindaco Scullino valida fino al 31 luglio

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha emesso una nuovo ordinanza, a decorrere dalle 14 di oggi e fino alle 24, del prossimo 31 luglio

Coronavirus: nuova ordinanza del sindaco Scullino valida fino al 31 luglio
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Ordinanza

Il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha emesso una nuovo ordinanza, a decorrere dalle 14 di oggi e fino alle 24, del prossimo 31 luglio, che integra e conferma le direttive già in atto.

Ecco le principali linee di indirizzo

1) Sull’intero territorio comunale si applicano e qui richiamano le “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all’unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, approvate in data 25 maggio 2020, allegate alla citata Ordinanza regionale n.35/2020; Linee di indirizzo che per comodità di lettura qui si allegano;

2) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio Comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fermo restando e compatibilmente con quanto previsto dalle allegate Linee guida. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

3) oltre a quanto previsto al precedente punto 1 e 2, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso, anche durante l’attesa, ai locali di cui al punto precedente e:

- presso le fermate degli autobus;
- all’interno dei cimiteri comunali;
- durante gli spostamenti per qualsiasi motivo lungo i marciapiedi cittadini del centro città e sul lungomare, in quanto maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro;
- durante la permanenza sulle panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la mascherina o altro dispositivo, evitando comunque assembramenti.

4) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; è data quindi la facoltà durante i controlli degli spostamenti da parte delle Forze di polizia, o durante l’ingresso in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di rilevare la temperatura corporea, con sistema laser a distanza, procedendo a rilevare la violazione e impedendo l’ingresso, ai soggetti con temperatura superiore a 37,5° C;

5) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

6) sino al 14 giugno 2020, è ammesso l’accesso alla spiaggia, anche senza mascherina, purché rispettando le citate “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all’unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, ad eccezione delle seguenti spiagge interessate ai lavori di pulizia e ripascimento alle quali pertanto non sarà concesso l’accesso:

- tratto dalla foce Torrente Nervia a via Lamboglia; - tratto da via Dante a via Chiappori;
- le spiagge delle Calandre;
- tratto dalla spiaggia di latte fino al Confine.
A decorrere dal 15 giugno 2020:
- non è ammesso l’accesso alle spiagge libere nel tratto dal porto turistico degli scoglietti sino al confine, in quanto non sorvegliate, salvo le spiagge libere delle Calandre e di Latte il cui accesso è ammesso.
- fermo restando quanto sopra è ammesso l’accesso a tutte le altre spiagge libere sul territorio;
- ogni accesso consentito alle spiagge libere può avvenire anche senza mascherina, purché rispettando le citate “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all’unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

7) lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì sarà consentito, con apposita autorizzazione, solo dopo l’acquisizione del parere favorevole del Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico della Prefettura, cui il Comune sottoporrà la propria proposta di apertura, purché rispettando le citate “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all’unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

8) per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e tutte le Ordinanze del Presidente della giunta Regione Liguria sino alla n. 35 del 1° giugno 2020;

9) eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

Il sindaco informa inoltre

che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

Dispone

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;

c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;

d) sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso;

e) per togliere la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;

f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

ricorda di:

- applicare scrupolosamente le linee guida qui allegate; - lavarsi spesso le mani;

- evitare abbracci, strette di mano e il contatto ravvicinato con persone mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;

- garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;

- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante; - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

In caso di mancata ottemperanza all'ordinanza seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art. 2, DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33.

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