Fattura Elettronica: regime transitorio e imposta di bollo

Fattura Elettronica: regime transitorio e imposta di bollo
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La fatturazione elettronica ha cambiato il modo di gestire la parte fiscale del lavoro di ogni soggetto possessore di P.IVA. In un primo momento tale sistema era obbligatorio per tutti i soggetti con P.IVA, fatta eccezione per alcuni contribuenti come quelli che agiscono in regime forfettario e dei minimi. Un esonero terminato il 1 luglio 2022, quando l’obbligo di aderire alla e-fattura è stato esteso anche ai forfettari. 

Questo vale anche per i liberi professionisti che spesso all’emissione della fattura erano abituati ad apporre una marca da bollo e con l’ingresso della fattura elettronica hanno dovuto abituarsi a un nuovo modo di apporre e pagare l’imposta di bollo. 

I software gestionali come fatturapro.click prevedono la possibilità di apporre una marca da bollo virtuale. Per quello che invece riguarda il pagamento totale dell’imposta essa dovrà avvebire allo scadere del trimestre di riferimento. Un sistema molto comodo da utilizzare, considerando anche la possibilità di non dover acquistare ogni volta le marche da bollo, perchè è sufficiente compilare la sezione apposita. 

Fatturazione elettronica: fine del periodo transitorio

Tutti coloro che operano in regime forfettario e che dal 1 luglio 2022 sono stati obbligati all’utilizzo della e-fattura hanno avuto 3 mesi di tempo per abituarsi al nuovo regime e quindi non hanno corso il rischio di incorrere in sanzioni, anche per quello che riguarda il pagamento dell’imposta di bollo. 

Un regime transitorio concesso per permettere a tali soggetti di abituarsi alle nuove modalità, anche se molti dei forfettari già utilizzavano la fatturazione in formato elettronico. Un periodo di stallo terminato il 1 primo ottobre 2022. In cui tutto torna nella norma. Quindi gli importi dei bolli delle e-fatture che vengono inviate e trasmesse al Sistema di Interscambio, anche da forfettari, devono essere calcolati in maniera diretta dall’Agenzia delle Entrate, la quale predispone il modello di F24 per il pagamento entro il termine preposto. 

Sul portale preposto Fatture e Corrispettivi gli imprenditori e anche i loro consulenti contabili sono in grado di controllare l’elenco delle fatture emesse e soprattutto quelle che prevedono un’imposta di bollo. Ricordiamo che a livello generale si prevede che l’imposta di bollo su un documento fiscale è dovuto in tutti i casi in cui lo stesso preveda un importo esente da IVA per un valore superiore ai € 77,47

Ciò che cambia è solo la modalità di assolvimento del bollo. 

Pagamento trimestrale

Il 7 gennaio 2019 il decreto MEF ha stabilito che il pagamento delle marche da bollo, deve avvenire entro e non oltre, il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Salvo alcune eccezioni che potranno poi essere viste di seguito. 

In particolare un Decreto ministeriale ha sancito come il termine ultimo per il pagamento dell’imposta di bollo, è quello del mese successivo alla chiusura del trimestre, per quello che riguarda i documenti emessi nel primo, terzo e quarto trimestre. 

Il pagamento di sposta  all’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture imputabili al secondo trimestre solare. Il Decreto Liquidità ha però, sancito la possibilità di spostare la liquidazione del bollo dovuto nel semestre successivo al trimestre di riferimento, ma è importante non superare il limite di 250 euro. 

Fattura elettronica: imposta di bollo e calcolo degli importi

Il calcolo dell’importo del bollo dovuto spetta in maniera esclusiva all’Agenzia delle Entrate che predispone il modello F24 per la liquidazione dello stesso. L’ente è in grado di rielaborare solo le fatture pervenute tramite l’SDI e non prende in considerazione quelle scartate. 

Quindi nel caso in cui ci siano delle fatture analogiche che formano un binario parallelo al documento elettronico, occorrerà procedere al pagamento del bollo o apponendo apposito contrassegno, oppure in maniera virtuale, quindi completando l’adempimento del proprio obbligo di pagamento dell’imposta. 

A tal proposito dal primo gennaio 2015 i contribuenti che hanno scelto di assolvere il pagamento del bollo in maniera virtuale, devono presentare una dichiarazione che contiene il numero degli atti e i documenti emessi nell’anno solare precedente, distinguendoli per tariffa e utilizzando l’apposito modello. 

La dichiarazione deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello preso come riferimento.

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