Toti firma la nuova ordinanza: dalle palestre alle attività commerciali ecco cosa è consentito da domani
La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri
Toti firma la nuova ordinanza
Ecco le disposizione del Governatore della Regione Liguria a partire da domani 11 maggio.
A partire dal giorno 11 maggio 2020:
- sono assentiti gli accessi alle attività commerciali, di cura alla persona, alle attività economiche tutte ed indipendentemente dai codici ATECO oltre che a palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri termali e centri ricreativi ad oggi chiusi in quanto:
non ricompresi negli allegati 1, 2 e 3 al d.P.C.M. 26 aprile 2020; espressamente sospese dall’art. 1 comma 1 lett. u) del d.P.C.M. 26 aprile 2020 - per interventi di manutenzione, sanificazione, consegne magazzino, predisposizione delle attività tutte per adeguarsi alle linee guida INAIL a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e comunque per ogni attività connessa alla riapertura delle attività medesime nel rispetto del distanziamento sociale;
- è consentito il commercio al dettaglio di articoli sportivi, attrezzi da pesca, articoli da campeggio e biciclette nel rispetto del distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove determinati;
sono consentiti all’interno del territorio della regione Liguria gli spostamenti per necessità anche con coresidenti con obbligo di rientro in giornata;
indipendentemente dal codice ATECO è assentita la riapertura di Residenze Turistiche Alberghiere (RTA), locande e alberghi diffusi (ricomprese tra le strutture ricettive alberghiere al pari degli alberghi) e delle strutture ricettive di tipo affittacamere, bed & breakfast e case e appartamenti per vacanze, di cuì all’articolo 16 della legge regionale l.r. 12 novembre 2014 n. 32, previ interventi di sanificazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale e dei protocolli INAIL laddove determinati; - è consentito svolgere nell’ambito della regione Liguria e nel pieno rispetto del
distanziamento sociale di metri 2 le attività motorie quali ad esempio: corsa, tiro con l’arco, tiro a volo, utilizzo della bicicletta, arrampicata sportiva, trekking, mountain bike, tennis singolo, passeggiata a cavallo; attività sportive acquatiche individuali (ad esempio wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo); esclusivamente in forma individuale (fatto salvo quanto espressamente riportato da d.P.C.M. per minori e persone non autosufficienti);
- E’ comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali ad esempio spogliatoi, bagni, docce e bar che deyono restare chiusi;
- sono consentiti gli spostamenti con mezzo proprio all’interno del territorio della Regione Liguria per raggiungere il luogo dove svolgere l’attività sportiva o l’attività motoria, anche con coresidenti;
sono consentite, fra le attività motorie, dalle ore 6 alle 22, anche le uscite in barca, anche con più persone purchè coresidenti;
fra \e attività motorie consentite in forma individuate, elencate in maniera esemplificativa al\’art. 4, rientrano anche l’utilizzo della moto nell’ambito di attività motoria e sportiva individuale, anche fuoristrada (enduro, trial, motorafly, motocross, moto turismo) purché nel pieno rispetto, oltre che della normativa ordinaria vigente per lo svo\dimento di tali attività sportive e motorie, delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, così come dettate dai dPCM governativi e dalle ordinanze regionali
nel rispetto dell’art. 1 lett. f) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere sul territorio della Regione Liguria, le seguenti attività, anche con i coresidenti ed obbligo di rientro alla propria abitazione in giornata:
pesca sportiva e ricreativa sia in acque interne che in mare, alle seguenti condizioni:
che sia svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia del\a comunicazione effettuata ai sensi del DM 6/1 2/201 0;
nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa.
controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art.19 della legge n. 157/92, dell’art. 36 della l.r. n.29/1994 e s.m.i. e delle altre disposizioni regionali vigenti.
prelievo venatorio di selezione degli ungulati ai sensi dell’art. 35 della 1. r.
n. 29/ 1994 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 3/ 2016.
raccolta funghi nel rispetto della L.R. 11 /7/2014 n. 17 e s.m.i.;
raccolta tartufi nel rispetto della L.R. 26/4/ 2007 n. 18 e s.m.i.;
- é consentita ai residenti in regione Liguria la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo in quanto rientrante nel codice ATECO “0.1". Detta attività può avere luogo nel rispetto delle seguenti condizioni:
Il soggetto interessato deve attestare, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per fa relativa verifica, i\ possesso di una superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini; - Lo spostamento è consentito ai coresidenti e con obbligo di rientro in giornata nella propria residenza;
In ogni caso lo spostamento non può avere luogo fuori regione.
- è consentito l’allenamento e addestramento di animali (cani, piccioni viaggiatori, ecc.) nonché l’attività di educatore cinofilo purché svolto in aree autorizzate, all’interno del territorio delta Regione Liguria e nel rispetto delta normativa vigente in materia di distanziamento sociale;
è consentito l’allenamento e addestramento cavalli, da svolgersi in maniera individuale, da parte dei proprietari degli animali ovvero da parte di tesserati presso maneggi autorizzati all’interno del territorio della regione Liguria nel rispetto della normativa vigente in materia di distanziamento sociale ed adozione di regolamentazione che garantisca un accesso su prenotazione finalizzata a garantire rispetto dello stesso; - è consentito ai residenti in Regione Liguria lo spostamento con i coresidenti nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o te unità da diporto di proprietà, per lo svolgimento delle attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
é consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente con coresidenti e limitato all’ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale; - DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha validità fino al 17 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sens1 dell’articolo 1, comma 2 del d.1.19/2020;