Saldi estivi ai blocchi di partenza, dal 1 agosto al 14 settembre. Ecco le linee guida
Conto alla rovescia per le vendite di fine stagione, prezzi visibili ben leggibili e separazione dalla merce in saldo da quella ordinaria

Non è estate senza saldi. E anche quest'anno, nonostante l'emergenza sanitaria e il ritardo rispetto agli scorsi, si faranno lo stesso. La data di partenza delle vendite di fine stagione è domani e termineranno lunedì 14 settembre 2020.
La novità rispetto agli anni scorsi è la deroga al divieto di vendite promozionali nei 40 giorni che precedono i saldi.
I saldi dureranno 45 giorni , le regole per le esposizioni dei prezzi
I saldi durano 45 giorni e almeno tre giorni prima della data dei saldi deve essere esposto un cartello ben visibile dall'esterno che annunci l'effettuazione dei saldi. Nel cartello devono essere riportati i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa e il ribasso espresso in percentuale. Deve, inoltre, essere evidenziata in modo chiaro la separazione delle merci offerte in saldo da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
Ma come si deve esporre il prezzo? Ecco la linea guida che fornisce la Regione Liguria
-ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Sono esclusi i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico;
-in relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno;
-nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a due giorni;
-quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.