Aiga, Amat e Comune di Bordighera perdono contro Rivieracqua

L’amat di Imperia, il Comune di Bordighera e l’Aiga di Ventimiglia hanno perso il ricorso contro Rivieracqua, gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, per mantenere la titolarità del servizio idrico e dovranno, quindi, cedere i loro impianti.

Aiga, Amat e Comune di Bordighera perdono contro Rivieracqua
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L’amat di Imperia, il Comune di Bordighera e l’Aiga di Ventimiglia hanno perso il ricorso contro Rivieracqua, gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, per mantenere la titolarità del servizio idrico e dovranno, quindi, cedere i loro impianti.

Il Consiglio di Stato, infatti, ha rigettato il ricorso per “Revocazione” anche se c’è da dire che Aiga e Amat avevano rinunciato a proseguire.

I fatti, così come riportato nella sentenza.

Le società Aiga e Amat, affidatarie del servizio idrico integrato, rispettivamente per i Comuni di Ventimiglia e Imperia, nonché la loro partecipante "Iren Acqua e Gas" (in posizione minoritaria rispetto agli enti pubblici affidanti), proponevano separate impugnative davanti al Tar della Liguria contro gli atti con cui la Provincia di Imperia (e prima di questa la ora soppressa Autorità d'ambito territoriale ottimale) aveva affidato il servizio a un gestore unico a livello di ambito territoriale, coincidente con il territorio provinciale, cioè alla Società consortile per azioni Rivieracqua, costituita allo scopo e disponendo la cessazione degli affidamenti su base comunale in corso di esecuzione. Entrambe le impugnative, articolate in rispettivi ricorsi e successivi motivi aggiunti e corredate da domande di accertamento del diritto delle ricorrenti a proseguire il servizio sino alla scadenza naturale, nonché dell'avvenuta scadenza dell'affidamento in favore della controinteressata al 31 dicembre 2013 per violazione delle norme europee sull'affidamento di servizi pubblici, sono state dichiarate in parte inammissibili ed in parte sono state rigettate nel merito dal Tar. Con la sentenza n. 5080/2014 (oggetto del presente ricorso per revocazione) questa Sezione del Consiglio di Stato, previa riunione, ha respinto entrambi gli appelli. La sentenza in questione è stata impugnata con ricorso per revocazione da Aiga e Amat. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Imperia e la Rivieracqua le quali hanno concluso nel senso dell'inammissibilità o dell'infondatezza del ricorso per revocazione. Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2017 i ricorsi in epigrafe sono stati trattenuti in decisione.

"La Sezione rileva che con distinti atti in data 9 ottobre 2017 le società AIGA e AMAT hanno dichiarato di rinunziare alla prosecuzione dei ricorsi per revocazione. Gli atti in questione sono stati sottoscritti per adesione dalle altre parti in causa, anche in relazione alla compensazione delle spese di giudizio. Pertanto i ricorsi in epigrafe, che vanno previamente riuniti avendo ad oggetto l'impugnazione della medesima sentenza, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del presente giudizio, stante l'accordo tra le parti, possono essere interamente compensate. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi per revocazione, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li dichiara improcedibili. Spese compensate.

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