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Pugno all'arbitro costa una squalifica di quattro anni

Ecco la decisione del giudice sportivo su quanto avvenuto nel derby di Santo Stefano al Mare.

Pugno all'arbitro costa una squalifica di quattro anni
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Il giudice sportivo si è espresso riguardo al violento episodio in scena domenica scorsa nel derby sansevese tra Nuova Sanstevese e Real Santo Stefano Calcio, quando il calciatore Fabio Papalia ha colpito il giovane direttore di gara Fabio Fiorello con un pugno al volto, in seguito a un diverbio in campo.

 

Ammenda, sconfitta e squalifica

Il giudice sportivo, per responsabilità oggettiva ha elevano un'ammenda al Real Santo Stefano Calcio, società dell'aggressore, di 150 euro. Inoltre ha indicato le sanzioni disciplinari da applicare nei confronti del giocatore: per lui maxi squalifica fino al 30 giugno del 2025. In più, il Real Santo Stefano Calcio risulta sconfitto a tavolino per 3 a 0. Tutti gli altri provvedimenti presi dal direttore di gara durante il match sono validi.

 

La sentenza

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
gara del 21/11/2021 NUOVA SANSTEVESE – REAL SANTO STEFANO CALCIO
(sospesa al 43° del secondo tempo sul risultato di 3-2)
Il G.S. • Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe; • Preso atto che, al 43° del secondo tempo, il
dg in seguito ad un provvedimento di espulsione nei confronti di un calciatore della Societrà Real
Santo Stefano Calcio veniva avvicinato dal giocatore PAPALIA FABIO della stessa società del
giocatore espulso precedentemente, il quale protestava vivacemente insultando il Direttore di gara,
dopo il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti continuava nelle proteste con
atteggiamento agressivo e con frasi minacciose; veniva trattenuto dai propri compagni di squadra;
successivamente mentre l’Arbitro controllava la situazione creatasi nei pressi delle due panchine il
giocatore Papalia Fabio lo colpiva con un forte pugno al volto e precisamente sulla mascella destra;
• Preso atto, altresì, che il colpo subìto provocava al ddg dolore facendolo cadere a terra oscurando
momentaneamente la vista trovandosi quindi nell’impossibilità di proseguire regolarmente la gara
successivamente il Direttore di gara si recava con i propi mezzi al locale Pronto Soccorso. • Visto il
referto medico ospedaliero, allegato al referto, da cui risulta che il ddg veniva sottoposto ad esami RX
alla mandibola destra gli veniva riscontrato un trauma contusivo da percosse, con una prognosi di
giorni 5, salvo complicazioni; • ” Visto, l’art. 35, comma 4 del CGS, il quale prevede che ” I calciatori
e i tecnici dirigenti che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 (condotta violenta nei confronti
degli ufficiali di gara), provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da
struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione”; • Pertanto
Visto l’art. 35, comma 7 del CGS; si segnala che la presente sanzione va considerata al fine
dell’applicazione delle misure amministrative previste per prevenire e contrastare gli episodi di
condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
P.Q.M.
Richiamato l’Art 65 comma 1 del C.G.S.
Si dispone di infliggere le seguenti sanzioni:
Perdita della gara con il punteggio di 3-0 alla Società Real Santo Stefano Calcio Art 10/1 C.G.S.
Ammenda di Euro 150,00 alla Società Real Santo Stefano Calcio a titolo di responsabilità oggettiva.
Squalifica del calciatore Papalia Fabio fino al 30/06/2025.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg nell’ambito della gara in questione.
Firmato
Il Giudice Sportivo
Roberto Ferraris
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
SIBI HAMADY HAMETH
(REAL SANTO STEFANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ROCCO TIZIANO (NUOVA SANSTEVESE)

LUCA CAVALCANTE (REAL SANTO STEFANO)

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