ATTENZIONE A CHI POSSIEDE UN CANE

Denunciata la presenza di bocconi avvelenati in piazza San Siro a Sanremo

"Qualcuno da qualche anno ha dichiarato guerra ai cani senza esclusione di colpi, lasciando sul suolo delle polpette avvelenate"

Denunciata la presenza di bocconi avvelenati in piazza San Siro a Sanremo
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Denunciata la presenza di polpette avvelenate in piazza San Siro

Polpette avvelenate sono state segnalate in zona San Siro a Sanremo. “Qualcuno da qualche anno ha dichiarato guerra ai cani senza esclusione di colpi, lasciando sul suolo delle polpette avvelenate - affermano alcuni abitanti -. I bocconi avvelenati producono l’atroce morte per asfissisa degli animali per cui non esiste un antidoto. Ma come, ma perché? Domande a cui la maggior parte delle persone non sa dare risposta”. Il sospetto è che i cani possano dare fastidio a qualcuno, perché sporcano.

L'intervento di un residente possessore di un cane

“Cosa dice il Buon Senso - affermano alcuni possessori di animali, che denunciano l’accaduto -. Sicuramente è compito di ogni proprietario cercare di lasciare pulito ogni qual volta si porta il cane fuori. Curare la manutenzione delle suddette aree e far sì che queste siano fruibili per qualsiasi altro proprietario di cani voglia accedervi in totale sicurezza per gli stessi”.

E poi. “Cosa dice la Scienza: l'importanza della relazione tra persone e animali non può essere sottovalutata. Gli animali apportano molti benefici ai loro custodi. L'affetto è stato menzionato più spesso citando l'amore incondizionato che gli animali da compagnia danno agli esseri umani, la fiducia senza giudizio, l'impatto della presenza di animali, la connessione e la responsabilità per l'animale domestico come i principali pilastri di questo stato”.

E conclude: “Cosa dice la Legge: “Questa usanza è illecita e penalmente perseguibile ai sensi degli artt. 544-bis, reato di uccisione animali, e 544 –ter, reato di maltrattamento di animali, del codice penale. Inoltre l’art. 146 T.U. delle Leggi Sanitarie, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da 51,65 fino a 516,46 euro”.

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