Convalida degli eletti

Colpo di scena: Desirée Negri vince il ricorso ed entra in Consiglio

Il tribunale dà ragione alla coordinatrice di Azione. C'è stato un errore materiale di trascrizione

Colpo di scena: Desirée Negri vince il ricorso ed entra in Consiglio
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Lo avevamo anticipato su la Riviera la scorsa estate: Desirée Negri, candidata con Anima alle amministrative della Città dei Fiori (e ora alle regionali per Azione, di cui èì coordinatrice provinciale) aveva presentato ricorso al Tar della Liguria contro la proclamazione degli eletti. Casus belli presunti errori di trascrizione tra il suo nome e quello della consigliera Giovanna Maria Negro. Ora, arriva la sentenza.

 

Desirée Negri vince al Tar: entra in maggiorana a Sanremo

Accolto il ricorso della coordinatrice provinciale di Azione: a lei spetta l'ingresso a palazzo Bellevue e il risarcimento delle spese di lite da parte di Palazzo Bellevue (che non si è costituito in giudizio) pari a 1500 euro. Desirée Negri rappresentata dai legali avvocati Maria Lina Pedemonte e Gian Luca Menti, Negro, invece, in qualità di controinteressato, difesa da Emanuele Bertolin e Simone Croese. A sollevare dubbi, anche la pubblicazione dei risultati elettorali, sul sito istituzionale di Palazzo Bellevue,. della lista civica Anima (mager sindaco), che riportavano Desirée Negri davanti a Giovanna Maria Negro con 147 preferenze in virtù delle 138 della seconda. In seguito al passaggio in giunta di Ester Moscato, Alessandro Sindoni ed Enza Dedali e le dimissioni di Ludovica Mager, secondo i dati pubblicati sul sito, la coordinatrice di azione avrebbe dovuto fare il suo ingresso nel parlamentino sanremese tra i banchi della maggiorana. Vediamo, però che cosa è successo: lo si legge nella sentenza del Tar.

 

La sentenza del Tar

«Dall’esame delle tabelle di scrutinio relative alla sezione n. 17 emerge che in detta sezione risultano attribuite tre preferenze all’odierna ricorrente- si legge nella sentenza del Tribunale Amministrativo-. Tale dato è refluito nel verbale depositato presso il Comune, a seguito di specifica correzione che ha comportato la sottrazione di tre preferenze erroneamente attribuite alla controinteressata Negro Giovanna Maria, mentre il verbale trasmesso all’Ufficio elettorale circoscrizionale non è stato corretto. Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, “in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio” (Cons. St., sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), essendo irrilevante la mancata proposizione della querela di falso, dal momento che la ricorrente deduce la sussistenza di un mero errore materiale, commesso nella trascrizione dei dati relativi alle preferenze rivenienti dallo scrutinio delle schede e non, invece, l’esistenza di una falsità materiale o ideologica nella redazione del verbale (Cons. St., sez. V, 14 aprile 2016, n. 1484).»

 

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