Appalto Museo Navale: Tar dà ragione al Comune: "Fece bene ad escludere la ditta"
Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato, nell'agosto del 2017, dalla società "Skypoint srl" con il quale era stata impugnata, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, la determinazione dirigenziale del Comune di Imperia
Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato, nell'agosto del 2017, dalla società "Skypoint srl" con il quale era stata impugnata, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, la determinazione dirigenziale del Comune di Imperia n. 730 del 7 luglio 2017, con cui è stata aggiudicata alla controinteressata (Rsa Cosmos) la gara per la fornitura, progettazione, posa in opera e messa in esercizio del planetario del Museo navale di Imperia, nonché gli atti della gara. Nel contempo, ha accolto il ricorso incidentale del Comune.
Di seguito i motivi di diritto. "Il ricorso non è fondato - avverte il giudice nella propri declaratoria -. Il primo motivo di ricorso incidentale deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale. Secondo la ricorrente incidentale l'offerta della ricorrente principale sarebbe inammissibile in quanto non sarebbe in grado di realizzare una proiezione 'fulldome'. Il motivo è fondato. La esigenza di una proiezione a intera cupola è intrinseca alla fornitura de qua. Il planetario, infatti, realizzando una simulazione della volta celeste, richiede una proiezione a cupola intera. E ciò indipendentemente dai requisiti di minima previsti dal bando".
E poi. "La mancata proiezione a cupola completa frustra la finalità del planetario e come tale è inammissibile.
Orbene la ricorrente principale nella propria offerta afferma che avrebbe utilizzato due nuovi proiettori Sony VPL GTZ 280 (doc n. 25 prod. Controinteressata RSA Cosmos 11 settembre 2017). La stessa ricorrente principale, nella propria offerta, afferma che avrebbe utilizzato lenti Sony (doc n. 27 prod. controinteressata 11 settembre 2017). E tuttavia la stessa ditta produttrice sia dei proiettori che delle lenti ha precisato che le lenti prodotte dalla Sony ed utilizzabili sui i due proiettori offerti non consentono la proiezione a cupola intera con soli due proiettori (doc.n. 28 prod. controinteressata 11 settembre 2017)".
Prosegue la sentenza: "Ne consegue l'inidoneità dell'offerta della ricorrente principale, che doveva essere esclusa. Né si può sostenere, come fa la ricorrente principale, che il bando non prevedesse la proiezione a cupola intera come requisito di minima, atteso che tale caratteristica è intrinsecamente connessa alla natura e funzione del planetario".
E ancora. "...Il Collegio ritiene nondimeno di esaminare il ricorso principale al fine di evidenziarne l'infondatezza. Con il primo motivo si sostiene che la aggiudicataria avrebbe strutturato la propria offerta sulla base di una serie di prestazioni che avrebbero configurato un subappalto senza, tuttavia, farne espressa menzione e senza indicare la terna di subappaltatori come previsto dall'art. 105 d.lgs 50/16. Il motivo è infondato. La aggiudicataria possiede i requisiti per lo svolgimento dell'appalto de quo il cui possesso neppure è stato contestato dalla ricorrente".
A conclusione: "Trova, pertanto, applicazione alla fattispecie l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui nelle gare pubbliche, la mancata preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore costituisce causa di legittima esclusione quando il concorrente è sfornito della qualificazione per le lavorazioni che ha dichiarato di voler subappaltare. (CDS V 23 febbraio 2015 n. 846). Né in questa sede è possibile dare ingresso alla censura secondo la quale il bando avrebbe dovuto prevedere una qualificazione obbligatoria dell'offerente per i lavori connessi alla fornitura atteso che tale censura non è stata dedotta tempestivamente con il ricorso".