GIUDICE Dà RAGIONE A COMUNE E COLOMBO

La guerra dei parcheggi a Ventimiglia: Tar rigetta il ricorso della ditta Saba

Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato da Saba Italia Spa contro il Comune di Ventimiglia e nei confronti della Colombo

La guerra dei parcheggi a Ventimiglia: Tar rigetta il ricorso della ditta Saba
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Il Tar della Liguria ha rigettato - ritenendo la domanda infondata - il ricorso presentato da Saba Italia Spa contro il Comune di Ventimiglia e la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Ventimiglia e Camporosso e nei confronti della ditta Colombo Srl alla quale è stata affidata la concessione quadriennale del servizio di gestione dei parcheggi comunali a pagamento.

La ditta chiedeva l’annullamento e la sospensione di efficacia

della determina del 22 maggio scorso, con cui l’amministrazione frontaliera aggiudicava (alla Colombo) la “Procedura di gara negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici”.

In particolare aveva chiesto una "verifica delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa" presentata dall'aggiudicataria. Com’è noto, l’amministrazione, capeggiata dal sindaco Flavio Di Muro, aveva deciso di rescindere il contratto per la gestione dei parcheggi, inizialmente affidato alla ditta Sacar, per indire una gara in via d’urgenza, che è stata aggiudicata alla Colombo.

Gara alla quale Saba Spa era stata invitata a partecipare

con lettera d'invito inviata dal Comune il 21 dicembre del 2023. Il 24 maggio scorso, ricevuta la comunicazione dell'aggiudicazione del bando (alla Colombo) la società ha presentato una prima istanza di accesso agli atti di gara. Ma secondo la ricorrente, il Comune, tre giorni dopo, “ha esibito soltanto alcuni documenti”.

Il Tar comunque aveva già dichiarato irricevibile

l'istanza ostensiva endoprocessuale (richiesta formale che viene presentata all'interno di un procedimento giudiziario già in corso) riguardante l'accesso agli atti di gara. In particolare, Saba Spa aveva chiesto l'ostensione degli atti "non esibiti o oscurati, ritenuti necessari per l’esercizio del diritto di difesa”.

Con l’unico motivo di ricorso - si legge nella sentenza - la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’affidamento alla controinteressata in ragione dell’erroneità del giudizio di congruità dell’offerta atteso che avrebbe errato: a) la stima degli utili dell’aggiudicataria e, pertanto, avrebbe erroneamente ritenuto congrua l’offerta con un utile simbolico o, addirittura, in perdita; b) il calcolo dell’aggio offerto dalla soc. Colombo a favore del concedente ai sensi dell’art. 5 della Lettera d’invito di gara, non avendo rilevato l’anomalia dell’offerta sotto ulteriore profilo”.

La Saba Italia lamenta

ad esempio, che la Colombo, nelle proprie giustificazioni, ha effettuato i conteggi assumendo erroneamente l’importo degli incassi del quinquennio precedente di euro 1.393.429,08 comprensivo d’IVA, mentre avrebbe dovuto effettuare i conteggi sull’importo al netto di tale imposta, correttamente calcolandolo in euro 1.142.154,98. La società ricorrente, in particolare, sosteneva che “Dal calcolo corretto dei ricavi - si legge - discende la riduzione degli incassi stimati di ben euro 251.274,1 con conseguente riduzione dell’utile a soli euro 27.848, importo ritenuto insufficiente a rendere congrua l’offerta”.

Una deduzione - quella relativa alla sostenibilità economica dell’offerta

che per il giudice risulta infondata. Secondo la Saba, inoltre: “La tesi della ricorrente è che la percentuale in aumento dell’offerta avrebbe dovuto essere calcolata sul 100% dei ricavi e non sul 60% di essi (l’aggio posto a base d’asta), come affermato dalla soc. Colombo nelle giustificazioni rese in sede di verifica dell’anomalia (…). In definitiva, secondo la prospettazione della ricorrente, le giustificazioni presentate dalla soc. Colombo per cui l’incremento offerto avrebbe dovuto essere calcolato sul 60% degli incassi, costituirebbe il mero tentativo di correggere ex post la propria offerta in perdita”.

Fabrizio Tenerelli

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