Il Tar Lombardia ha respinto il ricorso dell’avvocato Enrico Panero, volto a ottenere l’annullamento della deliberazione n. 325/2025/R/IDR di Arera, con cui si determinava lo schema regolatorio e la predisposizione tariffaria di Rivieracqua spa, il gestore unico del ciclo integrato delle acque in provincia di Imperia, per il quarto periodo regolatorio 2024-2029.
“Condividendo le difese delle amministrazioni resistenti, il Tar ha evidenziato che la deliberazione impugnata ‘appare produttiva di effetti favorevoli per gli utenti del servizio idrico’ – si legge in una nota di Rivieracqua – escludendo pertanto qualsiasi profilo di danno o irregolarità”.
Il tribunale amministrativo conferma così la piena legittimità
delle tariffe e delle bollettazioni già effettuate da Rivieracqua e la correttezza delle modalità di applicazione delle disposizioni regolatorie emanate da Arera. “L’ordinanza riconosce, dunque, la diligenza, la trasparenza e la conformità normativa dell’operato di Rivieracqua, che ha applicato i criteri tariffari secondo il quadro regolatorio del Metodo Tariffario Idrico (MTI-4), assicurando nel contempo la tutela dell’utenza e l’equilibrio economico-finanziario del servizio idrico integrato”.
Il Tar ha, inoltre, condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese
della fase cautelare in favore di Arera e della Provincia di Imperia. “La decisione del Tar Lombardia costituisce un’ulteriore dimostrazione che Rivieracqua ha sempre operato nel rispetto delle prescrizioni di Arera e dell’Autorità d’Ambito idrico”, fanno sapere dall’azienda. «Dal canto nostro, continueremo a lavorare per fornire un servizio sempre più efficiente agli utenti con professionalità e spirito di collaborazione”.
F.T.