il caso di ventimiglia

“Moglie e prostituta?” L’ex giudice Luppi si schiera con il collega Botti contro i “leoni da tastiera”

"I poveretti che sui social lo criticano (rivelando la stessa ignoranza di chi ha introdotto nel codice una norma-manifesto,inutile se non dannosa) non sanno quel che dicono"

“Moglie e prostituta?” L’ex giudice Luppi si schiera con il collega Botti contro i “leoni da tastiera”

In pensione da poco più di un mese, il giudice Paolo Luppi (quello che al tribunale di Imperia fu presidente del Collegio nel processo La Svolta sulla mafia in Riviera) nei giorni scorsi è entrato con una certa decisione nel dibattito scatenato dall’ordinanza con la quale il “collega” gip del tribunale di Imperia Massimiliano Botti aveva “sconfessato” la procura sul reato di tentato femminicidio contestato al marito che aveva aggredito a forbiciate la moglie. Per Botti si tratta di tentato omicidio senza l’aggravante – per così dire – da codice rosso in quanto la moglie – secondo il marito – si prostituiva.

Luppi si schiera con il collega Botti: “Prostituirsi non è commendevole. Valutazione a mio avviso corretta”

Secondo il dottor Luppi – indipendentemente dal fatto che l’ipotesi che la donna si prostituisse non sia retta al momento da alcuna prova certa, anzi, tutt’altro – la valutazione dell’ex collega Botti è condivisibile: esercitare la prostituzione per una moglie non può essere considerata una cosa lodevole e l’averlo scoperto ha creato sconcerto nel marito. Da qui l’aggressione, che anche secondo il dottor Luppi non è stata animata dalla volontà di “reprimere i diritti della moglie”.

“Il Giudice per le indagini preliminari che ha scritto l’ordinanza cautelare relativa alla donna caduta dal balcone a Ventimiglia per sfuggire al marito che ne aveva scoperto la presunta attività meretriciaria è persona di grande cultura, non solo, ma soprattutto, giuridica” ha scritto in un post sul suo profilo social l’ex giudice Luppi.
“I poveretti (la definizione LEONI DA TASTIERA sarebbe offensiva per il Re dei Felini) che sui social lo criticano (rivelando la stessa ignoranza di chi ha introdotto nel codice una norma-manifesto,inutile se non dannosa) non sanno quel che dicono.
“È stata ritenuta dal giudice, in questa fase del procedimento, l’insussistenza della fattispecie di cui all’art.577 bis cp (Omicidio di una donna commesso come atto di discriminazione, odio, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, o per reprimere i suoi diritti/libertà/personalità).
Il Giudice ha ritenuto che, nel caso esaminato, l’autore della condotta abbia agito non per le ragioni e per le finalità descritte dalla norma di cui all’art.577 bis cp ma sospinto dallo sconcerto provocatogli dall’aver scoperto che la moglie avrebbe esercitato l’attività meretriciaria.
Il GIP ha motivato la sua decisione evidenziando come il fatto di prostituirsi (anche laddove frutto di libera scelta della persona) nel nostro ordinamento, in base a principi di civiltà e di umanità, non possa essere considerato un comportamento commendevole.
Tale valutazione è, a mio avviso, assolutamente corretta.
Il GIP ha compiuto una valutazione tecnico-giuridica che non ha avuto conseguenze sulla scelta della misura cautelare (tanto che ha applicato all’indagato la CUSTODIA IN CARCERE, ravvisando i gravi indizi di colpevolezza in ordine al TENTATO OMICIDIO).
Addirittura, il GIP, in questa fase (siamo all’inizio delle indagini e non al processo) non mi risulta abbia messo in gioco la circostanza attenuante di cui all’art.62 n.2 cp (“provocazione”), che pure potrebbe avere, nel caso , una sua dignità.Se una donna o un uomo scoprono che il coniuge si prostituisce, sfido chiunque a non comprendere che possano subire un trauma e che possano avere un’alterazione psichica tale da portarli ad avere reazioni violente (naturalmente deprecabili e punibili penalmente).
Nel caso in ESAME L’ODIO, LA DISCRIMINAZIONE, LA PREVARICAZIONE etc. c’entrano nello stesso modo in cui l’intelligenza ha a che fare con le gratuite offese rivolte al Giudice che ha emesso l’ordinanza cautelare in questione.
Tirare in ballo il DELITTO d’ONORE in questa vicenda, non fa ONORE a chi lo ha fatto, dimostrando una notevole indigenza quanto a cultura giuridica.
Criticare le sentenze (emesse in nostro nome) è sicuramente un diritto.
Offendere un Giudice, dal basso della propria incultura (non solo) giuridica è, invece, il frutto di un degrado preoccupante che interessa la nostra società (per non parlare di una comunità, come quella di FB dove anche il re dei “belinoni” può credersi un insigne giurista).
Per concludere una riflessione.
Per tanti anni abbiamo avuto una classe politica e legislatori che, per livello culturale e per storia vissuta, si elevavano assai rispetto alla società civile che li esprimeva.
Oggi non è piu così.
Si inflaziona il DIRITTO PENALE con norme contorte, talvolta generiche, sinanco vaghe e ripetitive di altre già esistenti (L’ODIO, LA DISCRIMINAZIONE, etc. non sono forse riconducibili ai motivi ABIETTI di cui all’art.61 n.1 cp.?).
Si è voluta creare una fattispecie autonoma di reato per limitare il Giudice in sede di bilanciamento di circostanze?
Va bene (anche se, nel caso in esame, il GIP avrebbe ugualmente disapplicato l’art.61 n.1 cp così come ha escluso la sussistenza in fase cautelare dell’art.577 bis cp.).
Molti riterranno questo mio intervento troppo tecnico e difficilmente comprensibile ai più.
La mia è una scelta voluta, mirante a far comprendere ai più (per molti altri non mi faccio illusioni) la complessità, la difficoltà e la delicatezza del LAVORO del GIUDICE.
Quanto ai commenti, talvolta sopra le righe, di taluni PM, noi Giudici siamo abituati a subirli.Di regola noi Giudici non rispondamo con Conferenze Stampa, comunicati, anche quando sentiamo definire i nostri provvedimenti SCONCERTANTI, SCIATTI o peggio ancora.
Attendiamo serenamente (e senza ritenere i nostri provvedimenti come SACRALMENTE GIUSTI) l’esito di RIESAMI, APPELLI, RICORSI in Cassazione, in quella che è o dovrebbe essere la dialettica della GIUSTIZIA in una (pur malconcia) DEMOCRAZIA.