Esposto contro Tommasini: non si può candidare. La risposta è secca

Un esposto contro la candidatura di Sergio Tommasini è stato inviato dal presidente della Lega Ligure, Marco Siccardi, che ha scritto ad Anac

Esposto contro Tommasini: non si può candidare. La risposta è secca
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Un esposto contro la candidatura di Sergio Tommasini (Lista civica 100x100 Sanremo, appoggiato dal centrodestra unito) è stato inviato dal presidente della Lega Ligure, Marco Siccardi, al segretario comunale di Sanremo e al responsabile dell’Agenzia Nazionale anti corruzione. Secondo Siccardi, Tommasini non solo avrebbe dovuto dimettersi ventiquattro mesi prima (e non il 4 aprile scorso) dalla carica di amministratore unico della società di igiene ambientale Idroedil, che gestisce la discarica di Collette Ozotto, tra Sanremo e Taggia; ma risulta anche amministratore di altre quattro società partecipate di Idroedil: la “Sunchem Holding”, la “Project Energy ltd”, la “Prti Incorporated” e la “Idroedil Trading Namibia”.

La risposta di Tommasini

Devo premettere che l'esposto contiene dei riferimenti normativi erronei: il 39/2013 è un D.lgs e non un D.L., ma soprattutto non esiste l'art. 43 ivi citato.

Al pari, il TUEL è il Dlgs 267/2000 e non il 268/2000.

Ciò premesso, sotto il profilo giuridico l'esposto sostiene tesi non condivisibili.

Il D.lgs 39/2013, all'art. 4, prevede quanto segue: "1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

Per quanto concerne il primo presupposto, Idroedil non rientra nella definizione di "enti di diritto privato regolati o finanziati": questi sono definiti all'art. 1, comma 2, lettera d) del decreto come "le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici".

Idroedil è una società interamente privata, quindi non ricorre il presupposto sub 2. Inoltre non ricorre nessuno degli incarichi di cui alle lettere a, b e c di cui sopra, in quanto l'incarico di Sindaco rientra nella diversa definizione di "componenti di organi di indirizzo politico" di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) del decreto.

Per altro verso, l'art. 13 del decreto citato prevede l'incompatibilità tra componenti degli organi di indirizzo politico (in cui rientra il Sindaco) e amministratore di ente di diritto privato soggetto a controllo pubblico.

Premesso che si tratta di una incompatibilità e non di una inconferibilità (dunque di un mero obbligo di scelta tra le due cariche), secondo la definizione dell'art. 1, comma 2, lett. c), per tali ultimi enti si intendono "le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi".

Si tratta dunque di situazioni in cui l'Ente Pubblico esercita un controllo sulla società per partecipazione societaria o per rapporti contrattuali (patti para sociali) ovvero per poteri di nomina dei vertici, fattispecie che non ricorre tra il Comune di Sanremo e Idroedil, concessionaria diretta peraltro della Provincia di Imperia e non del Comune.

Da ultimo, con riguardo alle norme del TUEL (erroneamente) richiamate nell'esposto relative al contenzioso pendente, si tratta come chiarito più volte di incompatibilità e non di inconferibilità: dunque di un mero obbligo di scelta tra la carica di Sindaco e quella di amministratore, nel momento in cui le stesse venissero a coesistere.

Spero di aver fornito i chiarimenti richiesti e non tollererò più attacchi fantasiosi nei miei confronti. Peraltro sarebbe interessante sapere chi è l'effettivo mandante di questi esposti privi di qualsiasi fondamento giuridico.

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