Il comunicato

Riammissione a scuola, il vademecum della Regione dal certificato alle misure di prevenzione

Certificato medico non necessario, salvo assenza dovuta a malattie infettive soggette a notifica obbligatoria e superiore a cinque giorni

Riammissione a scuola, il vademecum della Regione dal certificato alle misure di prevenzione
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Resta necessaria l’autocertificazione per assenze senza obbligo di certificato medico

In applicazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del °1 marzo 2020, art. 4, comma c, “la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991 n. 6 di durata superiore a 5 giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga delle disposizioni vigenti”, si precisa quanto segue.

Alisa ha trasmesso una nota esplicativa agli uffici competenti contenente chiarimenti in merito alle modalità di giustificazione delle assenze e alle misure di prevenzione.

Modalità di giustificazione

Il certificato medico è necessario, solo per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria e di durata superiore a 5 giorni.

Si ricorda che il certificato medico NON è necessario se l’assenza è riferibile esclusivamente al periodo di chiusura della scuola prevista da ordinanza, anche per periodi superiori a 5 giorni e NON è intervenuta una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria.

Per le assenze per le quali NON è previsto il certificato medico, le famiglie sono tenute a produrre in forma scritta un’autocertificazione che riporti di: “Non aver contratto una malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria, non aver soggiornato in zone endemiche e non aver avuto contatti con casi sospetti o confermati”.

Per ogni dubbio è possibile rivolgersi al pediatra, al medico di famiglia o contattare il NUE 112.

Misure di prevenzione

Con riferimento al Decreto sopra citato, art. 3, comma b, “nei servizi educativi per l'infanzia di cui al  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  università,  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui all'allegato 4”, si precisa quanto segue.

Alisa ha chiarito le caratteristiche che devono avere i prodotti da utilizzare per la disinfezione della cute e delle superfici.

Le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio mani: devono essere un presidio medico chirurgico contenenti la quantità minima di alcol del 60%.

I prodotti disinfettanti a base di cloro o alcol per le superfici devono contenere ipoclorito di sodio in percentuale dello 0,1% (corrispondente 1.000 ppm) ed essere presidi medico chirurgici.

Si raccomanda di non usare la candeggina domestica né l’alcol denaturato al 95% perché non sono presidi medici chirurgici.

Si invita inoltre a leggere attentamente la composizione dei prodotti per un uso corretto, in particolare per il tempo di contatto con le superfici.

 

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