Zona rossa in tutta Italia: ecco tutte le disposizioni da seguire (Schema)
Sono misure che puntano a limitare allo stretto necessario gli spostamenti, che invitano tutti a restare a casa e che vietano ogni tipo di assembramento
Zona rossa in tutta Italia
Entra in vigore da oggi il nuovo DPCM con misure molto restrittive estese a tutto il territorio nazionale per il contenimento del contagio da Covid-19. Sono misure che puntano a limitare allo stretto necessario gli spostamenti, che invitano tutti a restare a casa per quanto possibile, che vietano ogni tipo di assembramento in luogo pubblico e privato. Qui sotto una sintesi schematica dei provvedimenti con validità a partire da oggi e fino al 3 aprile:
⭕️ SCUOLE
- sono sospese le attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado;
⭕️ SPOSTAMENTI
- evitare ogni spostamento, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessita' o spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
⭕️ MISURE COMPORTAMENTALI SANITARIE
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
⭕️ SPORT, CENTRI AGGREGATIVI E MUSEI
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori e centri benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
⭕️ MANIFESTAZIONI E LUOGHI RICREATIVI
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
⭕️ CERIMONIE RELIGIOSE E CIVILI
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
⭕️ CONCORSI PUBBLICI
-sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
⭕️ BAR E RISTORANTI
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00
alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
⭕️ ALTRE ATTIVITA’ COMMERCIALI
- sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
⭕️ GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI E MERCATI
- nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali
presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
⭕️ ESAMI PATENTE
- sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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