Bordighera

Il TAR annulla l’affidamento del centro estivo comunale: accolto il ricorso della Rari Nantes

I giudici amministrativi hanno disposto l'annullamento dell'affidamento quinquennale del servizio per il periodo 2026-2030. Il Comune condannato anche al pagamento delle spese di giudizio

Il TAR annulla l’affidamento del centro estivo comunale: accolto il ricorso della Rari Nantes

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha annullato l’affidamento della gestione del centro estivo sportivo comunale di Bordighera per il quinquennio 2026-2030, accogliendo il ricorso presentato dalla Rari Nantes Bordighera contro il Comune.

Il TAR annulla l’affidamento del centro estivo comunale: accolto il ricorso della Rari Nantes

La vicenda trae origine dalla procedura pubblica avviata dall’amministrazione comunale il 20 febbraio scorso per individuare un’associazione sportiva iscritta al CONI cui affidare l’organizzazione del centro estivo destinato ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni nei mesi di luglio e agosto, utilizzando le strutture messe a disposizione dal Comune.

Alla selezione avevano partecipato tre associazioni: la Rari Nantes Bordighera, la Bobcats APS ASD e l’Associazione Sportèvita, risultata poi aggiudicataria del servizio.

La Rari Nantes ha impugnato gli atti davanti al TAR contestando, in particolare, la partecipazione delle altre due associazioni. Al centro della controversia una clausola del bando che limitava la partecipazione alle associazioni sportive iscritte al registro CONI “con sede o operanti a Bordighera”. Secondo quanto sostenuto dalla ricorrente e accolto dal Tribunale, né Sportèvita né Bobcats disponevano di una sede legale o operativa nel territorio comunale e avrebbero pertanto dovuto essere escluse dalla procedura.

Nel corso del giudizio il Comune aveva sostenuto che la formulazione della clausola fosse frutto di un errore materiale. Una tesi che però non ha convinto i giudici amministrativi, i quali hanno richiamato il principio secondo cui il bando di gara costituisce un vincolo per la stessa pubblica amministrazione: una clausola chiara e univoca, infatti, non può essere successivamente reinterpretata in maniera difforme, salvo una tempestiva rettifica o un annullamento in autotutela.

Sulla base di queste motivazioni, il TAR ha quindi annullato la determinazione comunale del 14 aprile 2026, evidenziando l’inammissibilità delle due associazioni concorrenti, entrambe non operanti nel territorio di Bordighera e, secondo quanto riportato nella sentenza, con sede al di fuori della regione.

Il Comune di Bordighera è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 3.000 euro oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.