Supporto alla riscossione tributi della polizia locale, Tar accoglie ricorso Fintel Engineering

Supporto alla riscossione tributi della polizia locale, Tar accoglie ricorso Fintel Engineering
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Il Tar ha accolto il ricorso in modo parziale

Il Tar della Liguria parzialmente ha accolto (un motivo su tre), con sentenza, il ricorso presentato dalla società Fintel Engineering contro il Comune di Sanremo, per l’annullamento della determinazione dirigenziale del Settore Corpo di Polizia Municipale - Protezione Civile del Comune di Sanremo (la numero 2826 del 28 giugno 2023) e del relativo avviso di avvio della procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei servizi legali di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze ingiunzione elevati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Sanremo.

Il giudice ha quindi annullato i provvedimenti impugnati

Nelle motivazioni del ricorso si fa cenno a diverse violazioni, che rientrano in: eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza dei presupposti, sviamento. Violazione del principio di massima partecipazione alle pubbliche gare. Si fa quindi presente che: “L’attività di accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate è per legge riservata, tra gli altri (operatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, società miste e società in house), ai soggetti iscritti all’albo degli affidatari dei servizi di riscossione (ai quali peraltro la partecipazione alla procedura in questione è preclusa)".

E poi: “Le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali (e delle società da essi partecipate) sono riservate (…) ai soggetti iscritti nella sezione separata del suddetto albo”.

Sotto accusa anche la lettera di invito nella parte in cui determina

i criteri di valutazione dell’offerta tecnica prevedendo l’attribuzione “fino a n. 10 punti per l’esperienza maturata nell’attività di redazione di atti di ingiunzione fiscale nel periodo eccedente i tre anni necessari per l’ammissione alla gara e fino a n. 20 punti per il numero di pignoramenti iscritti nel 2022, nonostante il servizio riguardi soprattutto la redazione degli atti relativi all’ingiunzione fiscale (per cui il punteggio massimo previsto è di soli n. 10 punti) e solo in minima parte il supporto nell’ambito di procedure esecutive promosse dinanzi all’autorità giudiziaria (per cui il punteggio massimo è pari al doppio, ossia n. 20 punti)”.

Il Comune di Sanremo si è costituito in giudizio

eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della determina, ma “In via preliminare, il Collegio reputa infondate le eccezioni di inammissibilità formulate dal Comune di Sanremo”. Venendo all’esame nel merito dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene che sia fondato il primo motivo. La determinazione impugnata ha ad oggetto “l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie per verbali di violazione e ordinanze ingiunzione elevati dal Corpo di Polizia Municipale di Sanremo”.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per difetto di interesse

in quanto deducono l’illegittimità (il secondo) dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica “e (il terzo) dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, clausole tutte, quelle di cui si denuncia l’illegittimità, prive di autonoma capacità lesiva dell’interesse del ricorrente, non trattandosi (nel primo caso) di clausole escludenti o (nel secondo caso) comunque tali da impedire la formulazione di un’offerta valida o attendibile, non avendo la ricorrente allegato, né tantomeno dimostrato, che le clausole attinenti ai requisiti soggettivi di partecipazione hanno impedito alla stessa l’utile presentazione dell’offerta e, dunque, in sostanza, la partecipazione della stessa alla gara.”

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