Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Amarea contro il Comune: infondati tutti i motivi
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla società Amarea srl contro il provvedimento con cui il Comune di Bordighera
Sul caso Amarea c'è la parola fine
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso presentato dalla società Amarea srl contro il provvedimento con cui il Comune di Bordighera intimava la rimozione del precario sito innanzi alla Rotonda di Sant’Ampelio. Già in primo grado, il Tar della Liguria aveva respinto il ricorso, compensando le spese fra le parti in giudizio. In questo caso, invece, ha condannato la parte appellante a rifondere in favore del Comune di Bordighera le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 4mila euro (oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute come per legge). Il Comune di Bordighera ha chiesto la reiezione dell’appello, mentre l’Agenzia del Demanio si è costituita in giudizio.
La causa è stata discussa il 3 ottobre scorso, ma il giudice si è riservato
Il Collegio ha ritenuto infondato l’Appello. “In particolare - si legge nella sentenza - è infondato il primo motivo con cui la società appellante ripropone la tesi secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe violato l’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla l. n. 27 del 2020, non avendo considerato che l’autorizzazione al mantenimento della struttura precaria sarebbe stata prorogata di diritto sino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Covid-19”.
E aggiunge: “A questo proposito, il Collegio ritiene che le motivazioni addotte dal primo giudice a sostegno della reiezione della censura debbano essere condivise, atteso che il provvedimento impugnato non ha ingiunto la rimozione del manufatto in ragione della scadenza del termine di efficacia dell’autorizzazione, bensì a causa dell’avvenuto completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali”.
“Il caso all’esame, dunque, non rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa statale emergenziale sulla proroga degli effetti dei titoli amministrativi già emessi, bensì resta regolato dalla ordinaria disciplina derivante dal titolo autorizzatorio, che aveva espressamente previsto la conclusione dei lavori quale specifica clausola risolutiva dell’efficacia del titolo autorizzatorio medesimo”. Ma non è tutto.
Il giudice ritiene pure infondato il secondo motivo di Appello
con cui si censura la sentenza per avere respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso. “Condividendo il ragionamento del Tar, il Collegio ritiene che sussistevano inconfutabilmente i presupposti giuridici e fattuali per lo sgombero e la rimozione in pristino dell'area, dal momento che per “fine lavori” deve intendersi la ultimazione delle opere ai sensi e per gli effetti del Testo unico dell’edilizia”.
Prosegue il giudice: “Pure infondato è il quarto motivo con cui la società ricorrente torna ad insistere sul tema della salvaguardia delle visuali, da e verso i luoghi di particolare pregio ambientale interessati dall’intervento di riqualificazione della Rotonda, e della mancata assicurazione delle garanzie partecipative al riguardo”.
E come se non bastasse: “Non coglie nel segno neppure il quinto motivo con cui si ripropone, sia pure sotto diverso profilo, la tesi della inidoneità dei locali rispetto allo scopo convenuto al termine della prevista ristrutturazione".
Fabrizio Tenerelli