La legge sulle droghe finira' di nuovo davanti alla Consulta

La legge sulle droghe finira' di nuovo davanti alla Consulta
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La legge sulle droghe finira' di nuovo davanti alla Consulta, questa volta chiamata a decidere sull'entita' delle pena minima per lo spaccio di 'droghe pesanti'.    Il rinvio alla Corte Costituzionale e' stato deciso dalla Cassazione che ha sollevato, con una sentenza depositata oggi, la questione di legittimita' costituzionale della legge 309/1990, nella parte in cui prevede - dopo l'intervento della Consulta che nel 2014 ha bocciato l'equiparazione, ai fini della sanzione, nella legge Fini-Giovanardi delle droghe leggere con quelle pesanti - il ritorno a una pena minima piu' severa per la fattispecie regolata dal comma 1 dell'articolo 73 (coltivazione, produzione, vendita di sostanza rientranti della tabella I del decreto ministeriale, come la cocaina e l'eroina). Dopo quell'intervento, in sintesi, rilevano i giudici della Cassazione, la Consulta ha fatto rivivere il vecchio articolo che prevedeva pene piu' severe per le droghe cosiddetti 'pesanti', "da 8 a 20 anni", in luogo della pena minima di 6 anni. Un innalzamento delle sanzioni che, e' il dubbio sollevato dalla Cassazione, non puo' essere delegato al giudice ma richiederebbe la scelta del legislatore.    La pronuncia nasce da un ricorso del procuratore di Imperia contro una sentenza del gip che aveva qualificato lo spaccio di 23 ovuli di eroina come fatto di 'lieve entita'', cui si applica la reclusione da uno a sei a anni. La sesta sezione penale della Cassazione (ordinanza n. 1418) ha ritenuto, d'accordo col pm, che non sussistono i presupposti del fatto di lieve entita', perche' da quegli ovuli erano ricavabili 150 dosi e perche' l'imputato era uno spacciatore abituale. Ma ha posto in evidenza come, d'altro canto, non si tratti di "vicende di particolare gravita'", e annullando con rinvio la sentenza il giudice di merito dovrebbe pronunciarsi per la sanzione piu' bassa. Dunque, quale pena applicare? Secondo il collegio, "il minimo edittale della pena detentiva di otto anni" previsto ora "si pone in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione", sul principio di riserva di legge.    La questione dell'aggravio di pena dopo la dichiarazione di incostituzionalita' di quell'aspetto della Fini-Giovanardi, tra l'altro non era sfuggita alla stessa Consulta, che emanando la sentenza aveva proprio sottolineato che sarebbe derivato "un trattamento sanzionatorio piu' mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette 'droghe leggere' (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziche' con la pena della reclusione da sei a  venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni piu' severe per i reati concernenti le cosiddette 'droghe pesanti' (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziche' con quella da sei a venti anni)". 


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