Le liste ricusate di Scullino: per il Tar è novità assoluta e compensa le spese
“Stante l’assoluta novità della questione, sussistono i presupposti di legge per compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio”
Le spese legali sono state compensate, trattandosi di novità assoluta
“Stante l’assoluta novità della questione, sussistono i presupposti di legge per compensate integralmente tra le parti le spese di giudizio”. E’ quanto scrive il giudice del Tar Liguria nella sentenza con cui ha rigettato il ricorso presentato dai legali del candidato sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, le cui tre liste di appoggio sono state ricusate dalla Sottocommissione elettorale, perché il nome dell’avvocato che ha autenticato la gran parte delle firme, non è stato inserito nell’elenco dei legali disponibili all’incarico, pubblicato sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Imperia.
Un caso, dunque, destinato, come si dice, a far giurisprudenza
che lo stesso staff del sindaco dichiara essere il primo in Italia, non tanto per l’applicazione della norma, quanto per la dinamica dei fatti contestati. Secondo il collegio giudicante, il fatto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati confermi l’avvenuta comunicazione orale dell’avvocato Cotta (in data 14 marzo) e parli di un possibile disguido, aggiornando l’elenco a ricusazione avvenuta, non serve a ottenere la riammissione delle liste.
"Non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali"
“Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, il principio del soccorso istruttorio non trova applicazione nel procedimento elettorale - si legge ancora nella sentenza - atteso che ‘la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse, non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume (…), che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale (…)'”.
Ecco perché il caso di Scullino è unico in Italia
Così afferma lo staff in una nota:
"Il TAR Liguria ha confermato la ricusazione delle tre liste, ritenendo che la comunicazione della disponibilità dell’Avv. Roberto Cotta ad autenticare le firme degli elettori andasse manifestata per iscritto (e non solo verbalmente) al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia e che l’inserimento del suo nominativo nell’elenco degli iscritti disponibili alle autenticazioni, tenuto a cura del Consiglio dell’Ordine, sia tardivo".
"A prescindere dal fatto che l’Avv. Roberto Cotta ha inviato anche una pec al Consiglio dell’Ordine, in cui ribadisce per iscritto la disponibilità precedentemente manifestata verbalmente, la legge non dice che la comunicazione (nel nostro caso quella verbale del 14.03.2023) debba essere fatta per iscritto; semmai una circolare del CNF dice che, per quella comunicazione, non vi sono requisiti di forma".
La pubblicazione del nome dell’avv. Cotta nell’elenco degli iscritti disponibili alle autenticazioni è un atto del Consiglio dell’Ordine. La legge non dice che abbia valore costitutivo del potere autenticatorio e neppure che dall’intempestivo inserimento possa discendere l’esclusione di una lista. Lo ha ritenuto il TAR Liguria, in assenza di precedenti giurisprudenziali in termini, perciò ha compensato le spese legali".
Fabrizio Tenerelli