Le regole per i lavoratori dal 15 ottobre
Di seguito ecco le disposizioni per datori e dipendenti, pubblici e privati e le sanzioni relative.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021 il Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, già in vigore dal 22 settembre 2021, recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” (allegato 1).
Green pass sul posto di lavoro
Come anticipato nella conferenza stampa tenuta dai Ministri Gelmini, Brunetta, Orlando e Speranza, il provvedimento ha l’obiettivo di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale anti Covid-19 estendendo l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione e del settore privato per garantire una maggiore sicurezza nei posti di lavoro e scongiurare nuove chiusure in vista dell’autunno.
Le regole e le sanzioni
• dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), chiunque
svolga un’attività lavorativa nel settore privato, per accedere nei luoghi di lavoro, ha l’obbligo di
possedere e di esibire su richiesta, il c.d. green pass (comma 1);
• tale prescrizione si applica anche a tutti i soggetti che svolgono nei predetti luoghi di lavoro, a
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (es. collaboratori, fornitori), di formazione (es. stage) o
di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (comma 2);
• la disposizione, invece, non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri che saranno definiti con Circolare
del Ministero della Salute (similmente a quanto già previsto per la certificazione di esenzione alla
vaccinazione finalizzata all’accesso ai servizi e alle attività di cui all’art. 9-bis, comma 1, del
“Riaperture”, le cui indicazioni operative sono state fornite con la Circolare del citato Ministero n.
35309 del 4 agosto 2021 - cfr. circolare Fipe n. 132/2021);
• i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del green pass dei lavoratori, ivi compresi ogni
altro soggetto che presti la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato, anche sulla
base di contratti esterni (comma 4);
i datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021, dovranno definire le modalità operative (sebbene la
norma non preveda alcun requisito di forma, in attesa di indicazioni da parte degli organi
competenti, si suggerisce di effettuarlo per iscritto) per l’organizzazione delle verifiche, anche a
campione (comma 5):
(i) prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento
dell’accesso ai luoghi di lavoro;
(ii) individuando, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni circa il
possesso del green pass;
(iii) le verifiche dovranno esser svolte secondo le modalità indicate con il DPCM dello scorso 17
giugno, quindi, attraverso l’App “Verifica C 19” (cfr. circolare Fipe n. 108/2021);
• i lavoratori che al momento dell’accesso nei luoghi di lavoro risultino privi del green pass, o
comunque comunichino di non esser in possesso di detta certificazione, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione del green pass, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto lavorativo. Per i giorni di
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento,
comunque denominato (comma 6);
• per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata,
il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto
di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni,
rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 7);
• per chi viola le disposizioni in commento è previsto il seguente trattamento sanzionatorio (commi
8 e 9):
(i) per il lavoratore che accede nei luoghi di lavoro senza green pass è prevista una sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
(ii) per il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di verifica, o che non abbia definito entro
il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro;
(iii) in caso di reiterata violazione la sanzione pecuniaria è raddoppiata;
(iv) è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs n. 285/1992, secondo
cui il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo. Tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è
effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione;
• i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni devono trasmettere al
Prefetto gli atti relativi alla violazione. Spetta al Prefetto irrogare le sanzioni (comma 10).
I datori di lavoro
• il datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021, dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione
delle verifiche, anche a campione;
• ai lavoratori è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il c.d. green pass per accedere ai
luoghi di lavoro;
• i lavoratori che non rispettino il suindicato obbligo, sono considerati assenti ingiustificati, senza
conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto lavorativo;
• per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o
emolumento, comunque denominato;
• gli atti relativi alla violazione dovranno essere trasmessi al Prefetto, a cui spetta l’irrogazione delle
sanzioni pecuniarie;
• sono previste sanzioni sia per i lavoratori (da 600 a 1.500 euro), sia per il datore di lavoro che non
ottempera ai suoi obblighi di verifica (da 400 a 1.000 euro).
Il provvedimento, inoltre, prevede modifiche alla disciplina della durata delle certificazioni verdi (dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione avrà efficacia immediata) e che il CTS entro
il 30 settembre esprima un parere sulle misure di prevenzione applicabili nei luoghi nei quali si svolgono
attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in considerazione dell’estensione dell’obbligo del green pass e dell’andamento della campagna vaccinale.