Il Tribunale di Imperia ha revocato un decreto ingiuntivo da 56.120 euro, oltre agli interessi e alle spese, relativo a una provvigione per un’operazione immobiliare. Al centro della controversia c’era la compravendita di un capannone a Ventimiglia, nella frazione di Roverino, per un valore indicato nel preliminare di 2,3 milioni di euro.
Non è un agente immobiliare: Tribunale annulla provvigione di 56mila euro per la mediazione
La sentenza, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Imperia nei giorni scorsi, ha accolto l’opposizione e stabilito che non è sorto il diritto alla provvigione in favore dell’agenzia immobiliare coinvolta nella vicenda.
La questione nasce da un contratto preliminare di vendita sottoscritto nel 2022, nel quale le parti dichiaravano di essersi avvalse dell’attività di un’agenzia immobiliare, prevedendo per quest’ultima una provvigione del 2% a carico di ciascuna parte sull’importo di 2,3 milioni di euro.
Successivamente, però, la parte acquirente ha contestato il diritto alla provvigione, sostenendo che l’attività di mediazione fosse stata concretamente svolta da una persona, un ex assessore di Bordighera, non iscritta all’albo degli agenti immobiliari. Una circostanza che, secondo la ricostruzione portata davanti al giudice, sarebbe stata scoperta soltanto dopo la conclusione del preliminare.
Il Tribunale ha esaminato le testimonianze raccolte nel corso del procedimento. Da queste è emerso che la persona non iscritta all’albo aveva partecipato a diversi incontri, accompagnato i potenziali acquirenti nella visita del capannone e preso parte alle riunioni presso lo studio della parte venditrice, presentandosi come rappresentante dell’agenzia immobiliare.
Secondo il giudice, dunque, non si sarebbe trattato di una semplice attività amministrativa o di segreteria. Le risultanze processuali hanno portato a ritenere che la persona avesse svolto «di fatto attività di mediazione», partecipando agli incontri iniziali tra le parti e alle trattative tecniche.
La sentenza richiama quindi la normativa e la giurisprudenza secondo cui, quando un ausiliario di una società di mediazione svolge concretamente attività mediatizia, deve essere in possesso dei requisiti e dell’iscrizione previsti dalla legge. Non è sufficiente, in altre parole, che sia iscritta la sola società: l’iscrizione è richiesta anche per chi viene effettivamente incaricato di svolgere attività di mediazione nei confronti delle parti.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha quindi ritenuto determinante il fatto che la persona non iscritta avesse compiuto atti tipici della professione di mediatore, intervenendo in più incontri e facendosi identificare come mediatrice dell’agenzia. Da qui la conclusione sulla nullità del rapporto obbligatorio relativo alla provvigione, per violazione della normativa imperativa.
Il risultato è la revoca del decreto ingiuntivo emesso nel 2024 e l’accertamento che alla società immobiliare non spetta la provvigione richiesta.