LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Omicidio Fedele: ecco perché l'esecuzione non fu di tipo mafioso

La Corte di Appello di Genova ha abbassato a 13 anni e 10 mesi la condanna iniziale di 20 anni nei confronti di Domenico Pellegrino

Omicidio Fedele: ecco perché l'esecuzione non fu di tipo mafioso
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Ecco quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di secondo grado

Anche laddove si volesse sostenere che in effetti Fedele venne colpito all’esterno, nel luogo isolato, in posizione inginocchiata e prona, non è possibile ravvisare ragione soltanto di tali modalità di esecuzione del reato che l’omicida avesse agito allo scopo di porre in essere un crimine dettato dal contesto mafioso”.

Così la Corte di Assise di Appello di Genova (presidente Annaleila dello Preite), spiega nella motivazioni della sentenza, per quale motivo ha cancellato l’aggravante mafiosa, abbassando a 13 anni e 10 mesi di reclusione la condanna per omicidio nei confronti di Domenico Pellegrino, 25 anni, di Bordighera, accusato di omicidio e porto abusivo di armi per aver ucciso a colpi di pistola: Joseph Fedele, 60 anni, ex ristoratore di Beausoleil (sopra Montecarlo) pregiudicato per reati di stupefacenti, il cui corpo venne trovato, il 21 ottobre 2020, in una scarpata di frazione Calvo, a Ventimiglia.

Dai 20 anni di reclusione del primo grado, il giudice è sceso a 13 e 10 mesi

Il 12 aprile del 2022 il gup Cinzia Perroni, sempre di Genova, lo aveva condannato a 20 anni di reclusione. Il legale della difesa, Luca Ritzu, ha sempre ritenuto inesistente la matrice mafiosa, sostenendo che il delitto si era consumato nel furgone.

Il sovrastamento della vittima da parte dell’assassino - scrive la Corte - non è una modalità del tutto tipica degli omicidi consumati da appartenenti alla criminalità organizzata. In mancanza di altri connotati specifici, l’aggravante contestata non può essere ritenuta”.

Riguardo la concessione delle attenuanti generiche afferma

Possono essere accordate, perché l’imputato è un giovane incensurato ed ha dimostrato rammarico per il gravissimo reato commesso: per quanto tale atteggiamento possa essere stato dettato da ragioni strumentali, è pur vero che rappresenta un gesto di umiltà nei confronti dei parenti della vittima”.

E prosegue: “Ma va soprattutto evidenziato che, pur avendo avuto netto sentore che le indagini si stavano orientando su di lui, nel momento in cui seppe del sequestro del furgone, potendo quindi assicurarsi la fuga, magari chiedendo l’appoggio dei familiari, pochi giorni dopo invece si costituì. Accompagno gli inquirenti sul luogo del delitto e fornire una ricostruzione dei fatti; non si può peraltro pretendere da un imputato sincerità e collaborazione assoluta, essendo suo diritto tacere e persino mentire”.

"Non si può quindi negare con assoluta certezza che l’omicidio sia avvenuto nell’abitacolo"

Poco importa, a questo punto, se l’omicidio avvenne dentro o fuori il furgone. “Unico elemento certo - si legge nelle motivazioni - è che Pellegrino sparò al capo ed alla nuca della vittima. L’imputato sostiene di averlo fatto all’interno del furgone, dopo aver afferrato la pistola sfuggita a Fedele. Per quanto la ricostruzione dell’omicidio da parte di Pellegrino appaia inverosimile, perché i due si sarebbero trovati in uno spazio troppo angusto per compiere movimenti che ha descritto, va tenuto conto che sono state rinvenute tracce di sangue nell’abitacolo del veicolo su punti in corrispondenza del posto anteriore del passeggero che non trovano altra spiegazione, dovendosi escludere che tali tracce possano essere state lasciate dal contatto col cadavere”. Prosegue: “Non si può quindi negare con assoluta certezza che l’omicidio sia avvenuto nell’abitacolo".

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