Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro ANCEF: ecco che cosa cambia

Ecco che cosa cambia per i lavoratori con il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro ANCEF: i punti salienti

Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro ANCEF: ecco che cosa cambia
Pubblicato:
Aggiornato:

Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro ANCEF: ecco che cosa cambia

Martedì 18 dicembre presso il mercato dei fiori di Sanremo FLAI CGIL, FISASCAT CISL e ULITUCS UIL hanno siglato il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro ANCEF (CCNL per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l’esportazione e l’importazione all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative) prima della naturale scadenza (31/12/2018).

I punti salienti:

  • La durata contrattuale passa da tre a quattro anni (validità dal 1/1/2019 al 31/12/2022)
  • Dal 01 gennaio 2020 riconoscimento del fondo di assistenza sanitaria integrativa FONDO EST .
  • Dal 01 gennaio 2019 aumento contrattuale al 3° livello pari a 95,00 euro mensili con la seguente progressione:
    • Euro 25,00 mensili dal 1/1/2019
    • Euro 25,00 mensili dal 1/1/2020
    • Euro 25,00 mensili dal 1/1/2021
    • Euro 20,00 mensili dal 1/1/2022
    • Totale massa salariale nel quadriennio euro 3.430,00.
  • Aumentata l‘indennità annuale di vestiario di euro 2,00 passando quindi da euro 26,00 a euro 28,00.

Sulle questioni sociali.

Obbligo dell’impresa, per i lavoratori con figli che hanno problemi certificati di cui alla legge n. 170 del 8/10/2010 di apprendimento, di poter richiedere la trasformazione temporanea del contratto da full time a part time. I tre giorni di permesso a fronte di lutto, saranno riconosciuti per ogni evento. Alle lavoratrici viene riconosciuto il diritto, sino al compimento dei 12 mesi di età dei figli, di poter richiedere, dopo la maternità obbligatoria, di poter usufruire di tutte le ferie maturate e di un ulteriore periodo di aspettativa retribuita dall’impresa con una indennità del 30% della retribuzione tabellare più scatti di anzianità senza maturazione degli istituti contrattuali differiti (tredicesima, quattordicesima, TFR, ecc.).

Sulla parte generale.

Viene incrementata la quota a carico dell’impresa per i lavoratori che aderiscono o hanno già aderito al fondo di previdenza integrativa FON.TE passando al 1,4% della retribuzione utile al computo del TFR. Un accordo di portata nazionale dove viene riconosciuta, da ambo le parti, l'importanza di avere una contrattazione e relazioni sindacali serie e produttive nell'interesse dei lavoratori e delle aziende.

Seguici sui nostri canali
Necrologie