Titolare internet point Sanremo perde ricorso al Tar contro provvedimento che vieta scommesse
Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di un internet point di Sanremo, che si era appellato al Tar
Gestore di Sanremo perde ricorso al Tar
Il Tar della Liguria ha rigettato il ricorso presentato dal titolare di un internet point di via San Francesco, a Sanremo, che si era appellato al Tar contro il questore di Imperia, il quale gli aveva negato la licenza di una sala scommessa collegata a un bookmaker straniero senza concessione. La vicenda ha inizio nel novembre del 2016, quando il titolare dell'internet point si impegna, con contratto, a effettuare la raccolta di scommesse su avvenimenti sportivi per conto della Società austriaca "Ulisse GmbH". "Tale attività - si legge nella sentenza del Tar - comporta la trasmissione on-line delle proposte di scommessa, la ricezione on-line dell’accettazione delle proposte da parte del bookmaker straniero e la riscossione delle giocate".
I fatti
E' il 25 gennaio del 2019, quando l'imprenditore chiede il rilascio della licenza per l’esercizio delle scommesse, che il questore di Imperia respinge con provvedimento del 27 marzo 2019, supportato da una diffusa motivazione che evidenzia la mancanza della necessaria concessione in capo al richiedente e alla Società austriaca per la quale opera. Scatta così il ricorso al Tar con il quale l'interessato lamenta un eccesso di potere, con travisamento dei fatti, violazione del principio di buona ed imparziale amministrazione e difetto di motivazione.
Si lamenta pure il fatto che la normativa italiana, che subordina l’esercizio delle scommesse alla concessione statale: "si porrebbe in contrasto - si legge - con il diritto eurounitario e andrebbe disapplicata, poiché impedisce agli operatori comunitari, qual è la Società austriaca cui è 'collegato' il ricorrente, sebbene autorizzati ad operare nel mercato del proprio Paese, di insediare la loro attività in un altro Stato dell’Unione.
Ecco le ragioni che hanno spinto il giudice a rigettare il ricorso
Il giudice amministrativo, tuttavia fa presnete che: "La questione centrale sollevata dal ricorrente investe, infatti, il cosiddetto “doppio binario” vigente nell’ordinamento italiano per l’esternalizzazione dei servizi di organizzazione e gestione delle scommesse, in forza del quale l’esercizio di tali attività è sottoposto ad una duplice limitazione: la concessione statale e la licenza (o autorizzazione) di polizia".
Dunque: "I concessionari hanno l’obbligo di detenere anche l’autorizzazione rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, mentre l’assenza di un valido titolo concessorio impedisce il rilascio dell'autorizzazione, anche nel caso in cui si tratti di soggetto in possesso di un titolo abilitativo che gli consente di operare nel Paese di origine". E conclude: "Tale è la situazione verificatasi nel caso concreto, ove la mancanza di concessione statale in capo al richiedente e al bookmaker straniero per il quale opera è stata ritenuta assolutamente ostativa al rilascio della licenza (...). E' legittimo il diniego di rilascio della licenza motivato in ragione della mancanza del titolo concessorio 'a monte'".