Trasporto pubblico, da oggi si possono occupare tutti i posti a sedere. Ecco che cosa cambia

Solo per il trasporto urbano restano in vigore le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, con l'obbligo di indossare la mascherina

Trasporto pubblico, da oggi si possono occupare tutti i posti a sedere. Ecco che cosa cambia
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A partire da oggi i passeggerei dei treni locali e regionali, degli autobus di linea extraurbani, del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati possano occupare tutti i posti a sedere. Lo prevede la nuova ordinanza regionale. Per il trasporto urbano e per i posti in piedi restano valide le disposizioni previste dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, con l'obbligo di indossare la mascherina.

Le regole da seguire:

Nei mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico regionale/locale si ritengono necessarie le seguenti misure: -

-deve essere garantita un’adeguata informazione al personale addetto e deve essere prevista una comunicazione all’utenza, facilmente accessibile, comprensibile, chiara ed efficace relativa alle misure igienico-comportamentali e richiamando il divieto di usare il trasporto pubblico in presenza di segni/sintomi di infezioni respiratorie acute (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria).

-garantire entrata e uscita dal mezzo separate, o attraverso percorsi dedicati o attraverso soluzioni organizzative equivalenti; - tutti i passeggeri devono utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (es. mascherina chirurgica, mascherina di comunità) all’interno dei mezzi; - i passeggeri devono procedere a una adeguata igienizzazione delle mani o, in alternativa, indossare i guanti;

- il ricambio dell’aria deve essere assicurato in modo costante, mediante gli impianti di condizionamento e mediante l’apertura prolungata delle porte esterne nelle soste dei mezzi in stazione/fermata, provvedendo ad inibire la temporizzazione della chiusura delle porte esterne. Qualora possibile e compatibile con i vincoli di velocità e sicurezza per i mezzi diversi da quelli utilizzati per il trasporto ferroviario, il ricambio dell’aria potrà essere assicurato anche attraverso l’apertura dei finestrini e di altre prese di aria naturale. Nei convogli ferroviari, l’eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, garantisce il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie.

- per quanto riguarda per gli impianti di condizionamento a bordo dei mezzi di trasporto pubblico è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell’aria interna almeno ogni 15 minuti. In ogni caso, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

-deve essere prevista una periodica pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto con particolare riferimento alle superfici toccate più di frequente e ai servizi igienici, da effettuarsi con le modalità definite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Per i mezzi di trasporto dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante, per utilizzo della clientela, le attività di pulizia e disinfezione dovranno essere assicurate alla fine del turno di esercizio giornaliero. Per i mezzi non dotati di dispenser contenente gel o soluzione igienizzante per utilizzo della clientela, la pulizia e la disinfezione dovranno essere eseguite ad ogni fine corsa di rientro in una stazione principale.

 

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