POLITICA SANREMO

Casinò e partecipate: emendamento di Forza Italia al Decreto Milleproroghe

"Documento necessario per la tutela delle nostre Partecipate ed a tutti i lavoratori impiegati oltre all'obiettivo primario di agevolarne le attività"

Casinò e partecipate: emendamento di Forza Italia al Decreto Milleproroghe
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Un emendamento di Forza Italia sulle partecipate e il Casinò

"Vista la situazione in cui versano le Società Partecipate con particolare riferimento alla Casino' spa, per la quale mi pare di aver notato un profondo disinteresse nella maggioranza guidata dal Sindaco Biancheri, in accordo il Gruppo Consigliare ed il Comitato Cittadino di Sanremo, ci siamo immediatamente attivati con il nostro referente parlamentare On. Giorgio Mulè che, come primo firmatario, ha presentato l'emendamento al DL Milleproroghe, la cui scadenza di presentazione è fissata per il giorno 28 gennaio prossimo". E' quanto riportato in una nota di Forza Italia a firma di: Simone Baggioli (Capo Gruppo Forza Italia Sanremo); Patrizia Badino (Vice Capo Gruppo Forza Italia Sanremo) e Secondo "Dino" Sandiano (Commissario Cittadino Forza Italia Sanremo).

"Documento necessario per la tutela delle nostre Società Partecipate ed a tutti i lavoratori impiegati oltre all'obiettivo primario di agevolarne le attività operative e funzionali - è scritto -. Il Partito di Forza Italia continua la sua attività con entusiasmo e professionalità, vicino a Famiglie ed Imprese".

Ecco il testo dell'emendamento

A.C. 2845

ARTICOLO 2

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

“4-bis In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

4-ter. Al fine di agevolare l’attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l’anno 2020.

4-quater. All’ articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole “un milione di euro” sono sostituite con le seguenti: “cinquecentomila euro”

4-quinquies All’articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite con le seguenti: “fino al 31 dicembre 2023”.

4-sexies. All’articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.”. Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: “555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell’equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento.”

4-septies. Per l’anno 2020, il termine per il deposito dei bilanci di aziende speciali e istituzioni presso la camera di commercio, di cui all’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 gennaio 2021.”

NOTA EMENDAMENTO ANCI La proposta di cui al comma 4-BIS si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest’ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell’attuale congiuntura economica e dell’inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.

Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure che non sono applicabili alle società pubbliche che hanno nel TUSP la loro disciplina speciale (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall’inevitabile crisi finanziaria derivante dall’emergenza Covid 19, stabilendo che almeno il 2020 non rilevi nel calcolo del triennio previsto dall’articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l’obbligo fissato dall’articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.

La modifica di cui al comma 4-ter è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all’emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell’attuazione delle dismissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti – si propone la sospensione dell’applicazione, per il 2020, dei vincoli alla dismissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.

La proposta di cui al comma 4-quater è necessaria al fine di consentire agli enti locali l’alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest’anno.

La proposta di cui al comma 4-quinquies prevede di posticipare il termine prevista dall’articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l’inevitabile crisi finanziaria derivante dall’emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull’esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all’alienazione.

La proposta di cui al comma 4-sexies sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull’obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell’equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l’avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.

Infine, la proposta di cui al comma 4-septies evita l’applicazione di sanzioni per il mancato tempestivo deposito presso le CCIA entro il 31 maggio 2020 dei bilanci delle istituzioni e altre forme societarie particolari degli enti locali.

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