Interrogazione urgente di Baggioli su The Mall

L'interrogazione si è resa urgente dopo che l'assessore al turismo Marco Sarlo ha previsto un afflusso di visitatori del centro commerciale “The Mall” in Valle Armea stimato in una cifra oscillante tra il milione e trecentomila all’anno

Interrogazione urgente di Baggioli su The Mall
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Interrogazione urgente di Baggioli su The Mall

L'interrogazione si è resa urgente dopo che l'assessore al turismo Marco Sarlo ha previsto un afflusso di visitatori del centro commerciale “The Mall” in Valle Armea stimato in una cifra oscillante tra il milione e trecentomila all’anno

Il consigliere di minoranza di Forza Italia Simone Baggioli ha presentato una interrogazione urgente sulla situazione di The Mall in particolare per fare il punto sulla questione urbanistica che andrà a toccare l'intera area di Valle Armea.

L'interrogazione si è resa urgente dopo che l'assessore al turismo Marco Sarlo ha previsto un afflusso di visitatori del centro commerciale “The Mall” in Valle Armea stimato in una cifra oscillante tra il milione e trecentomila all’anno e in grado di indurre soggiorni “bed night” in una quantità valutata tra le 200 mila e le 400 mila unità, ha enunciato i punti di forza della sua strategia di rilancio che punta, sostanzialmente, sull’effetto calamita di detta struttura che da sola porterebbe a raddoppiare le presenze turistiche cittadine di un intero anno e di conseguenza comporta la necessità di adeguare l’apparato ricettivo esistente in funzione di tale ambizioso traguardo.

Ecco di seguito il testo integrale dell'interrogazione:

Premesso che:
 nel corso della recente audizione in III Commissione Consiliare avente come oggetto il Calendario Manifestazioni 2018, l’Assessore al Turismo, dopo aver previsto un afflusso di
visitatori del centro commerciale “The Mall” in Valle Armea stimato in una cifra oscillante tra il milione e trecentomila all’anno e in grado di indurre soggiorni “bed night” in una quantità valutata tra le 200 mila e le 400 mila unità, ha enunciato i punti di forza della sua strategia di rilancio che punta, sostanzialmente, sull’effetto calamita di detta struttura che da sola porterebbe a raddoppiare le presenze turistiche cittadine di un intero anno e di conseguenza comporta la necessità di adeguare l’apparato ricettivo esistente in funzione di tale ambizioso traguardo.
Considerato che:
 la strategia in questione comporta, tuttavia, la soluzione a breve (2019) di problematiche inerenti la pianificazione urbanistica, l’attività edilizia e l’assetto commerciale che ancora oggi, a quanto è dato sapere, sarebbero oggetto di esame e non del tutto risolte.
Atteso che:
 dette problematiche interagiscono reciprocamente dal momento che l’intervento edilizio in corso, assentito con DIA n. 1155/2014 per modifiche non sostanziali su un edificio esistente (demolizione dei solai interni portandoli da 4 a 3 e sostituzione della copertura):
1) non rispetterebbe le condizioni tecniche alle quali la legge subordina l’efficacia di una DIA stando almeno all’apparenza e per come è dato supporre constatandoinvece l’avvenuta integrale demolizione dell’edificio interessato.
2) si baserebbe sul presupposto insussistente della salvaguardia e del mantenimento della destinazione d’uso commerciale condonata il 17.10.1989 (art. 31 legge 47/1985) in quanto, a fronte della prassi amministrativa e consolidato indirizzo giurisprudenziale per il quale “l’immobile condonato non può essere fatto oggetto di ristrutturazione attuata mediante demolizione, totale o parziale, e ricostruzione…
giacchè con la demolizione … l’immobile condonato non esiste più nella sua conformazione originaria e quindi si perdono i benefici derivanti dal condono”
3) la sostituzione edilizia operata con l’integrale demolizione dell’edificio esistente, con l’approfondimento del suo sedime su due livelli interrati e con il suo ampliamento rientrerebbe, in ogni caso, nel regime urbanistico della zona industriale D/1 del PRG vigente modificato dal D.P.G.R. n. 56 del 29.03.2004 che ha creato le sottozone interessate dall’intervento e detto regime, alla data di deposito della
dichiarazione di inizio lavori (31.01.2015) ne limitava la destinazione “ad uso artigianale, industriale, inclusi anche gli stoccaggi e la commercializzazione dei prodotti interessati dagli insediamenti ivi previsti”.
Ritenuto che a questa problematica di carattere interdisciplinare altre se ne potrebbero
aggiungere, quanto meno sotto i seguenti profili:
 Urbanistico:
1) dal momento che dalla Regione Liguria (DGR 452 del 7 giugno 2017) “è stata ritenuta ammissibile, tra le previsioni oggetto dello SUA, la sola grande struttura di vendita , per 4.684 mq di superficie netta di vendita, confermando di fatto quella esistente di cui è prevista la sostituzione edilizia, con contestuale modifica della tipologia distributiva da grande struttura di vendita a centro commerciale” mentre dalle previsioni della variante al P.R.G. oggetto di preventivo assenso (17.09.2015), di successiva Conferenza dei Servizi referente in data 05.04.2016 e infine di controdeduzione all’unica osservazione presentata (30.11.2016), detto provvedimento regionale si è limitato all’approvazione dell’incremento dei parametri di altezza (da 12 a 22 m) e di copertura (dal 40% al 50%) stabiliti dal P.R.G. e
all’inserimento, tra le funzioni ammissibili, di quella a pubblici servizi.
2) dal momento che nessun’altra previsione dello SUA ha ottenuto l’approvazione della Regione Liguria e in particolare quelle relative alla unificazione delle sottozone D1-7 e D1-8, alla traslazione in quest’ultima di parte del credito volumetrico derivante dalla demolizione dell’edificio esistente in D1-7 onde realizzarne esercizi di vicinato inammissibili in assenza di apposito Accordo di Programma, alla
sdemanializzazione e incorporazione della viabilità pubblica di previsto collegamento con la frazione di Poggio che le divide.
 Edilizio:
1) dal momento che, come è stato anticipato in precedenza, le opere in corso sarebbero state autorizzate esclusivamente con una DIA n. 1155/2014 presentata
il 31.01.2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 2, della L.R. 16/20 08 e s.m.i. e corredata dalla documentazione prevista dal D.Lgs n. 81/2008 e dal versamento di € 912.000 e avrebbero dovuto interessare esclusivamente la  volumetria esistente, a suo tempo realizzata in forza di licenza edilizia n. 408 rilasciata il 24.08.1968 mentre in realtà, stando alle apparenze, risulterebbero svolgersi in difformità poiché al di sotto del preesistente livello a quota – 4,50 sarebbe stato eseguito approfondimento con realizzazione di due nuovi livelli alle sottostanti quote – 7,70 e – 10,90 rispettivamente delle superfici di 3.070 mq destinatia parcheggi pertinenziali del centro commerciale, la prima, e 3.104 mq destinati a parcheggi pertinenziali degli esercizi di vicinato, la seconda, infrazione
interpretata dalla Regione Liguria attraverso la qualificazione di sostituzione edilizia” ma non sanata come risulta dalla citata D.G.R. n. 452 del 07.06.2017.
A fronte di quanto sopra esposto, si propone la seguente
INTERROGAZIONE URGENTE AL SINDACO
nella qualità di titolare delle competenze comunali in materia di territorio per fornire al Consiglio Comunale e rendere pubbliche le attese rassicurazioni in ordine ai rilievi sopra
illustrati stante l’importanza del procedimento urbanistico, edilizio e commerciale in corso nella politica turistica promossa dal competente Assessorato

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